A.T.I agenzia delle entrate R.M 9/782/1983

 

Risoluzione Ministero delle Finanze 9/782/1983

Nella fase iniziale per decidere di costituire un’associazione temporanea d’impresa, la domanda che bisogna porsi è questa:

“I lavori indicati nella gara di appalto sono frazionabili in lotti autonomi dove ciascun partecipante può svolgere la sua attività di competenza?

Se la risposta è NO, in questo caso, l’associazione temporanea è assimilabile a un nuovo soggetto fiscale.

 

Quando le A.T.I. sono società di fatto.
Sulla questione “quando l’associazione temporanea d’impresa è assimilabile a una società di fatto” è intervenuto il Ministero delle Finanze con la risoluzione R.M. 9/782/1983 che è citata ancora oggi come un punto di riferimento. Nella generalità dei casi, quando si costituisce un’associazione temporanea di impresa (A.T.I.) non esiste la volontà di creare un nuovo soggetto fiscale tuttavia, a volte si commettono errori. Per esempio, se l’opera non è divisibile perché l’attività non può essere frazionata in singoli lotti autonomi, l’A.T.I. è assimilabile ad una società di fatto. In quest’ultimo caso, siamo in  presenza di un nuovo soggetto fiscale e per questo motivo, ad essa devono essere imputati costi e ricavi, oltre a tutti gli obblighi contabili e relativi adempimenti fiscali che derivano dalla stipula del contratto di appalto. Nel caso di A.T.I. nuovo soggetto fiscale, le imprese partecipanti sono soggette ad una imposizione che si limita alla parte di reddito spettante, secondo le rispettive quote così come risulta dall’atto costitutivo.

 

La risoluzione Ministeriale 9/782/1983.
Vi precisiamo che nella risoluzione del Ministero delle Finanze 9/782/1983 è citata la Legge 8 agosto 1977, n. 584, articolo 22, ultimo comma che è stata abrogata dal D.lgs. 163 del 12/4/2006. Riteniamo utile trascrivere il testo della risoluzione in oggetto.

Ministero delle Finanze – imposte dirette
Risoluzione del 17/11/1983 n. 782
Irpef. Irpeg. Riunione di imprese per l’appalto di opere pubbliche

Sintesi:
La riunione di imprese per l’appalto di opere pubbliche è riconducibile all’art. 22 della legge 08.08.77, n. 584, per cui il rapporto di mandato, come nel caso di specie, non determina una associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini fiscali e societari.

Testo:
Il professionista indicato in oggetto, ai fini della sua qualificazione giuridica e dei riflessi fiscali ad essa connessi ha rappresentato a questo Ministero la seguente fattispecie.

La S.p.a.  …..,  al termine di apposita gara indetta dall’Amministrazione comunale di …..  è risultata aggiudicataria di alcuni lavori, e intendendo ricorrere per l’esecuzione delle opere ad un’associazione temporanea con altre due imprese, ai sensi della Legge 8 agosto 1977, n. 584,  ha già ottenuto da queste ultime procura speciale come mandataria e capogruppo dell’associazione stessa.

Tra le associate è stata stipulata apposita convenzione con la quale le parti hanno disciplinato le rispettive posizioni giuridiche, prevedendo in particolare:
– la divisione dell’opera appaltata in tre tronconi ben delineati, ove ogni impresa interviene con piena autonomia gestionale, avvalendosi della propria organizzazione, del proprio personale e dei propri mezzi meccanici;
– che ciascuna impresa associata provveda direttamente e per proprio conto agli acquisti e forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori di propria competenza;
– che ciascuna impresa consegua autonomi risultati reddituali svincolati ed indipendenti da quelli ottenuti dalle altre imprese nella esecuzione dei lavori di rispettiva competenza;
– che al fine di una migliore gestione del cantiere e per una più puntuale esecuzione dell’opera appaltata ciascuna associata espleti distinte attività, svolte e che l’ammontare corrispondente alle percentuali stesse sarà suddiviso dall’ente appaltante in parti uguali tra le imprese partecipanti, ciascuna delle quali emetterà fatture, nei confronti delle altre due, nella misura di 1/3 dell’importo determinato in base alle percentuali di cui sopra.

La piena autonomia gestionale del lavoro eseguito da ciascuna consociata comporta che l’obbligo della fatturazione e della contabilità dei lavori eseguiti faccia capo alle singole imprese, ciascuna per la sfera di rispettiva competenza.

L’istante chiede pertanto, che venga confermata la riconducibilità della fattispecie descritta nella previsione legislativa di cui all’art. 22, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Tutto ciò premesso ed esaminata la questione alla stregua della convenzione intervenuta tra le parti, con la quale viene regolamentata l’esecuzione dei lavori di costruzione dei collettori fognari per conto del Municipio di …..,  la scrivente, condividendo il parere espresso dall’Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di …..,  con nota n. 9745 del 21 ottobre 1983, ritiene che nel caso prospettato non ricorrano i presupposti atti a configurare tra le società che partecipano all’esecuzione dei lavori stessi l’esistenza di una associazione o di una società di fatto con conseguente acquisizione di autonoma e distinta soggettività tributaria.

Si conviene, pertanto, con l’istante in ordine alla riconducibilità della fattispecie in esame nella previsione normativa di cui all’art. 22, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, secondo il quale, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e, conseguentemente, sulla correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed eseguibili da ciascuna impresa in dipendenza dell’esecuzione dell’opera appaltata.

Peraltro tale assunto trova la sua giustificazione nella considerazione che, contrariamente al caso che ha formato oggetto della risoluzione del 13 agosto 1982, n. 9/2147, nel caso esaminato trattasi di opera divisibile, tant’è che si è proceduto a dividerla in tre tronconi distinti e puntualmente individuali, ognuno dei quali viene costruito da ciascuna impresa partecipante alla  “associazione temporanea”   con piena autonomia gestionale, sia sotto il profilo dell’organizzazione aziendale e della combinazione dei fattori produttivi, sia sotto quello contabile nel senso cioè che ciascuna impresa stessa provvede alla fatturazione e contabilizzazione dei costi e ricavi sostenuti e conseguiti per la realizzazione della porzione dell’opera affidatale.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  10 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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