A.T.I. aspetti fiscali

 

L’associazione temporanea d’impresa (A.T.I.), comunemente definita raggruppamento temporaneo d’impresa (R.T.I.), due definizioni per la medesima realtà, è una forma di aggregazione prevista dal legislatore per agevolare le imprese. Le norme cui fare riferimento sono contenute nel codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 50 del 18/4/2016.

 

Cenni sui principali aspetti fiscali.
Fra le varie forme aggregative, l’associazione temporanea d’impresa utilizza uno schema a tempo determinato in funzione di un preciso oggetto che è quello di partecipare ad una gara di appalto. Questo tipo di aggregazione è stata prevista dal legislatore per agevolare le imprese ed è regolamentata da leggi speciali, il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

 

La burocrazia.
Rispetto ad altre forme, per costituire una A.T.I. la burocrazia è ridotta al minimo:
a) può essere costituita con un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata;
b) non esiste l’obbligo di pubblicità nel registro delle imprese;
c) non è prevista la figura dell’amministratore.

 

Alcuni aspetti da considerare.
Da un punto di vista amministrativo gli aspetti più importanti sono:
a) tutti i partecipanti della A.T.I. conservano la propria autonomia imprenditoriale;
b) i rapporti interni della A.T.I. sono caratterizzati da un mandato speciale con rappresentanza che i partecipanti conferiscono ad un soggetto identificato come capogruppo; oggetto di questo mandato è quello di gestire tutti gli adempimenti burocratici con l’ente pubblico;
c) non ci sono restrizioni per far parte di una A.T.I., unica condizione è quella di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice appalti):

D.lgs. 50/2016
Articolo 80, comma 14

“Non possono essere affidatari di subappalti  e  non  possono stipulare i relativi contratti i soggetti per  i  quali  ricorrano  i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

 

Il subappalto.
Dunque, se già il D.lgs. 163/2006 (abrogato dal D.lgs. 50/2016) poneva delle restrizioni nel merito del subappalto, con le vigenti norme (D.lgs. 50/2016, art. 80) sono state inasprite le regole preesistenti, giusto per contrastare con più efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose.

In alcuni casi si è discusso se i rapporti fra impresa affidataria e subappaltatori sia riconducibile al rapporto che intercorre fra la capogruppo ed i mandanti dell’associazione temporanea. Nel caso in esame, il subappalto nei contratti pubblici è regolamentato dall’art. 105 del decreto legislativo 50/2016.

Nel caso di liquidazione delle fatture emesse dall’affidatario che per l’esecuzione dei lavori si sia avvalso di altri soggetti in subappalto, l’ente pubblico applica la norma dell’art. 105, con particolare riferimento ai commi 8, 9, 10 del codice:

D.lgs. 50/2016
Articolo 105 (subappalto)

8. Il contraente principale è responsabile in  via  esclusiva  nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore  in   relazione   agli   obblighi retributivi e contributivi, ai sensi  dell’articolo 29 del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato  dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L’affidatario è  tenuto   ad   osservare   integralmente   il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le  prestazioni.  E’, altresì,  responsabile  in solido  dell’osservanza delle   norme   anzidette   da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta  denunzia  agli enti  previdenziali, inclusa  la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di  cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto,  la  stazione appaltante  acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso  di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni  dovute  al  personale dipendente dell’esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei   soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché  in  caso  di  inadempienza contributiva risultante   dal   documento   unico  di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di  cui  all’articolo  30, commi 5 e 6.”

 

In conclusione.
La norma di cui sopra riguarda i rapporti fra l’ente appaltante e l’affidatario che ha vinto la gara di appalto e da quest’ultimo con i soggetti economici che sono intervenuti in subappalto o cottimo. Dunque, deve esistere un contratto di subappalto o cottimo depositato presso la stazione appaltante. Nel caso di una associazione temporanea d’impresa regolarmente costituita, la capogruppo agisce in qualità di mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti e nello specifico, alla capogruppo è affidato l’incarico di intrattenere ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e di incassare i pagamenti e questo particolare aspetto del mandato deve risultare anche dall’atto costitutivo dell’associazione temporanea. Altro particolare, l’aggiudicazione del contratto è a nome della A.T.I. e non della società capogruppo. Salvo diverse interpretazioni in funzione delle attese disposizioni attuative, si può concludere che in relazione al mandato con rappresentanza tipico delle associazioni temporanee, l’ente appaltante avrà contatti con l’impresa capogruppo ma dovrà prendere atto che il rapporto di subappalto o cottimo è con l’associazione temporanea di impresa nel suo complesso.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  11 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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