A. T. I. e R. T. I.

 

Aspetti pratici e organizzativi.

Come premessa, bisogna precisare che le “associazioni temporanee di impresa” (A.T.I.) e i “raggruppamenti temporanei di impresa” (R.T.I.) sono le stessa cosa. Tizio dice A.T.I. e Caio dice R.T.I. ma entrambi si riferiscono all’istituto che disciplina una forma associativa temporanea mediante la quale, le imprese, che singolarmente non possiedono a sufficienza i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, si associano ed in questo modo, formano un soggetto idoneo per concorrere alla gara di appalto. Questi raggruppamenti temporanei sono disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici).

 

Aspetti pratici.
Le microimprese che singolarmente avrebbero scarse possibilità di concorrere a tutte le gare di appalto, unendosi moltiplicano le forze rendendo fattibile la partecipazione in questa o quell’altra gara, come da loro interesse; nello stesso tempo, le stazioni appaltanti possono fare affidamento su un numero maggiore di concorrenti. Un altro aspetto positivo, i vari operatori economici associati possono offrire un maggior numero di persone qualificate, utili per risolvere eventuali imprevisti in corso d’opera.
Il particolare interessante di queste associazioni è che i vari requisiti individuali si cumulano fra loro e si partecipa alla gara con una sola offerta e nel caso di aggiudicazione, l’oggetto dell’appalto è portato a termine da tutti gli associati.

 

Aspetti organizzativi dell’associazione.
L’associazione si costituisce con uno statuto nel quale, si distingue l’impresa “capo gruppo” da tutte le altre; queste ultime conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza tramite il quale, il “capo gruppo” è unico interlocutore con la stazione appaltante.

Si distinguono due soggetti:
1) i mandanti:
sono le imprese associate che conferiscono il mandato al “capo gruppo”;

2) il mandatario:
è il “capo gruppo” che riceve il mandato con rappresentanza dagli associati.

Questo mandato è irrevocabile, a titolo gratuito ed è allegato come parte integrante all’atto costitutivo dell’associazione temporanea. Il mandato in questione non dà luogo ad una comune organizzazione d’impresa e non può essere assimilato ad un incarico di amministratore unico, nel senso che ogni associato mantiene la propria struttura, autonoma e ben distinta dalle altre. Tuttavia, al capo gruppo si riconosce un ruolo di maggior peso per capacità tecniche, competenze manageriali, finanziarie e nella generalità dei casi, gli viene affidato il ruolo di coordinatore dei lavori. L’atto costitutivo del raggruppamento e relativo mandato con rappresentanza si perfezionano con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

 

Modalità di partecipazione alle gare di appalto.
Risolto il problema dell’organizzazione interna fra i vari associati, esistono due modi per la partecipazione ad una gara di appalto:

1) associazione già costituita.
In questo caso, il problema “costi” non si pone per il motivo che l’atto costitutivo è già stato regolarizzato; il mandato è già operante a favore del capo gruppo il quale, sottoscrive l’offerta con la formula rituale “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

2) associazione da costituire.
In questo caso, esiste già un gruppo di operatori economici che si sono accordati per gestire insieme l’appalto ma, nella sostanza, non hanno ancora regolarizzato l’atto costitutivo con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Dunque, il mandato al capo gruppo non è ancora operativo e l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese associate. Ci deve essere l’impegno che nel caso di aggiudicazione si provvederà a formalizzare l’associazione.

 

Raggruppamento orizzontale, verticale e misto.
In fase di presentazione dell’offerta, l’associazione deve indicare le quote di partecipazione di ciascun associato. Già nell’atto costitutivo si devono specificare le quote di qualificazione e di partecipazione ed altri particolari, come ad esempio: le quote di esecuzione delle varie prestazioni, funzioni e qualifiche del capo gruppo. Si possono distinguere tre tipi di raggruppamenti:

1) Raggruppamento orizzontale.
Gli associati operano nella stessa categoria di qualificazione. In corso d’opera eseguono tutti insieme la medesima prestazione. La responsabilità è solidale sia nei confronti della stazione appaltante che dei sub-appaltatori e fornitori.

2) Raggruppamento verticale.
Gli associati hanno differenti qualificazioni. In genere, il capo gruppo esegue la prestazione principale mentre gli altri associati eseguono il resto. Per quanto riguarda l’esecuzione di opere complesse, il capo gruppo realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri, portano a termine le parti secondarie delle varie categorie scorporabili. Ogni associato risponde della propria attività. La responsabilità è limitata alla singola prestazione di ciascun associato mentre il capo gruppo ha una responsabilità solidale per l’intero appalto.

3) Raggruppamento misto.
L’organizzazione è complessa per il motivo che alla base dell’associazione esiste un raggruppamento verticale; a sua volta, ogni categoria di qualificazione è formata da sub-associazioni di tipo orizzontale. Di fatto, i costi amministrativi sono molto onerosi ed occorre avere un disciplinare interno per evitare sovrapposizioni in grado di generare conflitti fra gli associati.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  10 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 

 


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