Accesso agli atti della gara di appalto

 

Tutela di segreti industriali e casi particolari

Per i concorrenti che hanno partecipato a una gara di appalto con esito negativo, è importante capire i motivi. A questo scopo si può chiedere, allo stesso ente appaltante che ha indetto la gara, di avere una copia delle offerte presentate dalle altre ditte concorrenti. La domanda in oggetto potrebbe non essere accolta, per il motivo che ci sono diverse interpretazioni delle leggi. La principale norma cui fare riferimento è l’articolo 53 del D.lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici.

 

Breve commento dell’articolo 53 del codice appalti.
Come accennato, l’ente appaltante potrebbe opporsi alla tua richiesta di avere una copia delle offerte dei vari partecipanti alla gara di appalto.
Tieni presente che l’art. 53 richiama l’applicazione della legge 241 del 7 agosto 1990 (art. 22) e l’effetto collaterale di questo intreccio legislativo, è una serie di interpretazioni in contrasto fra loro. Con riferimento alle offerte di gara, l’accesso agli atti è differito fino all’aggiudicazione ma in alcuni casi può essere negato. In altre parole, il divieto di accesso agli atti della gara di appalto è previsto dall’art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

 Art. 53
Accesso agli atti e riservatezza

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

 

Tutela di segreti industriali e casi particolari.
Come sopra indicato, coesiste il diritto di accesso agli atti amministrativi e nello stesso tempo può sussistere il divieto di accesso. In particolare, la pubblica amministrazione se riceve documenti che hanno per oggetto segreti industriali o commerciali, può negare l’accesso agli atti con la motivazione di dover adempiere la tutela legale dei diretti interessati.

 

Accesso agli atti con finalità di un ricorso.
Nello specifico, l’accesso agli atti è consentito se il concorrente escluso decide di presentare un ricorso, al fine della difesa in giudizio dei propri interessi riguardo alla procedura di affidamento del contratto. In genere, l’azione legale è promossa dal secondo in graduatoria il quale, ritiene siano stati lesi alcuni suoi diritti. In questo caso, il concorrente che abbia intenzione di verificare la regolarità della gara deve motivare l’accesso agli atti:

T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione III, 15 gennaio 2013, n. 116.
“considerato che il ricorrente, quale secondo classificato in graduatoria, riveste un posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara, si osserva che il diritto di accesso dal medesimo esercitato si configura strumentale ad un’eventuale azione giudiziaria, così da dover essere in ogni caso assentito.”

 

Riservatezza dell’offerta espressa dal concorrente.
La questione sull’accessibilità degli atti si complica quando nella domanda per la partecipazione alla gara di appalto, il concorrente ha manifestato il dissenso alla divulgazione della propria offerta, per i contenuti tecnici riservati indicati nei documenti consegnati all’ente appaltante. Sulla questione, il divieto di accesso agli atti di gara è una deroga di carattere speciale rispetto alle norme della legge 241/1990 (art. 22 e segg.), con lo scopo di tutelare segreti tecnici o commerciali di cui l’ente appaltante è custode e responsabile per conto del concorrente.
In merito alla riservatezza delle proprie offerte consegnate all’ente appaltante, si può affermare che il dissenso dichiarato dai concorrenti nel divulgare segreti tecnici o commerciali deve essere basato su elementi concreti come ad esempio, se i documenti di gara contengono dati tecnici o scientifici frutto di  una ricerca, elaborazione di dati, attività di studio con progetti allegati, soluzioni commerciali innovative o proposte migliorative sulla base di conoscenze professionali. In tutti questi casi e similari, l’accesso agli atti amministrativi può essere interdetto alla concorrenza, salvo il caso di dover giustificare la richiesta di accesso per motivi di un interesse specifico preminente come, ad esempio, un’azione legale (orientamento del Consiglio di Stato – sez. VI, ord. N. 524 del 1/2/2010).

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

 

 

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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