Affidamenti diretti

 

Il tema dei contratti pubblici, un argomento che ha dato motivo di valutazioni politiche e numerosi dibattiti, è lo strumento amministrativo degli affidamenti diretti. Questa procedura può essere utilizzata per i lavori con un importo inferiore a 40.000 euro e la norma cui fare riferimento, è l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici. Questo codice ha una vita tormentata, infatti, l’ultimo testo del 2016 è stato aggiornato nel 2017 (D.lgs. 56/2017) e nel 2018, con la legge finanziaria 145/2018, è stato annunciato che nel 2019 vi sarà “una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici”. Nell’attesa di prossime novità legislative, l’art. 36 del codice è stato modificato dalla predetta legge finanziaria 2019, la n. 145 del 30/12/2018. A garanzia delle fonti, qui sotto Vi riportiamo i testi legislativi e link di collegamento.

 

La legge 145/2018 sugli affidamenti diretti.
Le attuali forze politiche sono orientate nel dare agli enti locali e alla Pubblica Amministrazione margini più ampi di autonomia e in questa cornice si può capire per quale motivo è stata modificata la norma che disciplina l’affidamento diretto. Sul tema, l’art. 1, comma 912, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2018, ha modificato l’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (il codice dei contratti pubblici). Qui sotto Vi riportiamo il testo del predetto comma 912:

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
(gazzetta ufficiale del 31/12/2018, Suppl. Ord. 62/L, serie generale n. 302)

Art. 1 – comma 912

Comma 912:
“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

 

Interpretazione della L. 145/2018, art. 1 comma 912.
Da una prima analisi del comma 912 (art. 1, legge 145/2018) di cui sopra e da una sua interpretazione letterale, si possono fare alcune considerazioni.

1) “una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici”:
sulla questione della riforma, l’attuale Governo ha espresso la volontà che nel 2019 saranno introdotte novità legislative.

2) “fino al 31 dicembre 2019, …, in deroga all’articolo 36”:
parrebbe che sulla deroga dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici esiste un termine di validità.

3) “in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice”:
detta così, la deroga riguarderebbe solo il comma 2 dell’articolo 36, quindi, tutto il resto di questo articolo è invariato.

4) “possono procedere all’affidamento di lavori”:
nel merito si sono già aperte alcune riflessioni ovvero, “affidamento di lavori” è una ben distinta tipologia di appalti (i lavori), diversa dalle tipologie di contratti che riguardano le forniture e i servizi.

5) le soglie di valore e numero degli operatori economici:
nel citato comma 912, sono stati elevati i valori utili per procedere con l’affidamento diretto e nello stesso tempo, è stato ridotto il numero degli operatori economici da consultare “ove esistenti, tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b)”.

 

Sugli affidamenti diretti, art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Vi riporto il testo dell’art. 36 comma 2, del codice di contratti pubblici:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 36
(Contratti sotto soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

 

Altre modifiche riguardanti il ricorso al mercato elettronico.
Con la legge finanziaria 2019, la n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 comma 130, è stato modificato il valore per gli acquisti di beni e servizi che nel caso di bisogno, la Pubblica Amministrazione è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico “di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Qui sotto Vi riportiamo il testo del citato comma 130, art. 1 delle legge 145/2018:

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
(gazzetta ufficiale del 31/12/2018, Suppl. Ord. 62/L, serie generale n. 302)

Art. 1 – comma 130:
All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

__________

 

Nel testo di cui sopra si richiama la legge 296/2006, art. 1 comma 450:

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(gazzetta ufficiale n.299 del 27-12-2006 – Suppl. Ordinario n. 244)

Art. 1 – comma 450:
Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  12 ottobre  2022

 

 

 


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