Albo dei fornitori

 

Come può essere uno strumento di marketing.

Quasi tutti gli enti pubblici hanno un proprio albo dei fornitori che è formato e mantenuto in autonomia e discrezionalità. I regolamenti di questi albi sono pubblici e reperibili sui siti internet dei vari enti e in alcuni casi, il regolamento è pubblicato su moduli reperibili nei vari uffici economati.

 

Albo dei fornitori per gli enti pubblici.
Essere iscritti nell’albo dei fornitori di un ente pubblico e farlo sapere ai propri clienti è una referenza che può avere il suo peso e nello stesso modo, l’iscrizione in questo albo può essere una buona leva da utilizzare come strumento di marketing in trattative commerciali con soggetti privati o potenziali clienti in campagne informative/promozionali. Resta inteso che lo scopo principale di essere inserito in questo albo è quello di lavorare con la pubblica amministrazione ma non bisogna trascurare l’effetto collaterale delle referenze che in alcune situazioni non guasta, come sopra accennato.

 

Formazione dell’albo fornitori.
Tutti gli enti pubblici ed in particolare le amministrazioni comunali suddividono l’albo dei fornitori in diverse categorie che vengono pubblicate in un regolamento, a disposizione degli interessati.
L’ente pubblico forma un proprio albo di fornitori e professionisti per varie finalità, per affidamenti diretti, per inviti a partecipare alle gare di appalto oppure, per acquisizioni dirette di minimo importo entro i limiti consentiti dalla legge. Con un proprio regolamento, ogni ente fissa in modo autonomo le condizioni e le modalità per poter essere iscritti nell’albo. Nella generalità dei casi queste liste sono suddivise in categorie per competenze ed in alcuni casi anche per funzioni economiche e limiti di importo :

1) fornitori da invitare per gli acquisti in economia con importi da 20.000 a 200.000/250.000 euro;
2) operatori da invitare per le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando;
3) categorie di operatori per affidamenti diretti per importi limitati ed inferiori a 20.000 euro.

 

Le categorie per competenze.
Nell’albo si possono distinguere due sezioni nelle quali sono inserite tutte le varie categorie:

1) fornitori di beni e servizi;
2) professionisti.

Per quanto riguarda la sezione dei professionisti, la regola comune e quella di riservare l’iscrizione a coloro che sono già iscritti in altri ordini professionali e le categorie possono essere, ad esempio: avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, e altro ancora.
In alcuni casi, l’ente consente l’iscrizione nel proprio albo anche a tutti coloro che sono già iscritti nel ruolo dei periti ed esperti delle camere di commercio ed in altri casi, ai tecnici di aziende esecutrici di lavori in possesso di lauree o diplomi inerenti all’attività svolta.

 

Requisiti generali e professionali.
I soggetti che presentano la domanda per essere inseriti nell’albo dei fornitori devono indicare la categoria di proprio interesse e seguire le procedure che richiedono tempo e pazienza. Tenendo presente che ogni ente può indicare diverse regole, gli elementi costanti che si chiedono sono il possesso dei requisiti generali e professionali:

1) di base, il possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 80 (motivi di esclusione) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici);
2) in alcuni casi, si chiede il possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Oltre a questi requisiti, il richiedente deve essere in regola con i versamenti previdenziali (D.U.R.C.).

 

Attestazioni S.O.A. e sistemi di qualità.
Riguardo al tipo di rapporto che si potrà instaurare fra le parti, in alcuni casi, o per determinate categorie, è richiesto l’attestazione S.O.A. o il certificato del sistema di qualità  UNI EN ISO. Questi documenti sono il risultato di un percorso complesso, dove intervengono società certificatrici accreditate. Se il soggetto non possiede questi certificati, conviene valutare costi/benefici e decidere in merito. Trattandosi di procedure che richiedono tempo, se ne siete sprovvisti dovrete considerare i termini fissati per la presentazione della domanda di iscrizione nell’albo ma in ogni caso, esiste la possibilità di inoltrare la predetta domanda presso un altro ente che non richiede questi certificati.

 

Iter burocratico.
Nella quasi totalità dei casi le procedure sono informatizzate ed è richiesta una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.). Le procedure per il deposito della domanda sono:
1) collegarsi via internet con l’ente e cliccare su “albo dei fornitori”;
2) scaricare tutti gli allegati e leggere con attenzione il regolamento;
3) raccogliere in modo ordinato tutti i documenti da allegare alla domanda;
4) compilare l’allegato per la domanda di iscrizione;
5) con procedura informatica spedire all’ente la domanda insieme ai vari documenti.

Se troverete delle difficoltà per la trasmissione telematica, non esitate a contattare direttamente l’ente per chiedere assistenza.
Alcuni enti consentono di consegnare la domanda in forma cartacea ed in questo caso, domanda ed allegati vanno inseriti in una busta chiusa e spediti all’indirizzo indicato nel regolamento oppure, consegnata a mano. Qualunque sia la procedura, informatica o cartacea, dopo 30 giorni circa dalla data di deposito della domanda si potrà conoscere l’esito.

 

Gestione della pratica.
La procedura in questione può essere gestita in proprio con il “fai da te” con dei costi irrisori e l’unico vero problema è quello di poter dedicare tempo e pazienza. In alternativa esistono numerose agenzie di pratiche amministrative che offrono assistenza del tipo “chiavi in mano” sulla base di tariffari molto variabili in funzione della complessità della domanda e località dell’ente per i vari accessi.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  13 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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