Appalti riservati

 

Opportunità per le cooperative sociali

Il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50 del 18 aprile 2016) contiene una serie di strumenti che la pubblica amministrazione può utilizzare in funzione delle proprie esigenze o promuovere l’inserimento di persone svantaggiate nel mercato del lavoro, uno di questi strumenti è dato dall’articolo 112.

 

Codice dei contratti pubblici art. 112.
L’articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede la possibilità di riservare l’esecuzione del contratto a favore di alcune categorie di operatori economici socialmente svantaggiati. Lo scopo è promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro di cooperative sociali previste dalla legge n. 381 del 8/11/1991. Per esempio:

1) la gestione di servizi educativi e socio-sanitari;

2) svolgimento di attività diverse con lo scopo di avviare al lavoro persone svantaggiate come ad esempio, gli invalidi civili, invalidi psichici e sensoriali, ex degenti dimessi da ospedali psichiatrici seguiti da assistenti sociali, soggetti che si trovano in determinati trattamenti psichiatrici ma non socialmente pericolosi, i tossicodipendenti e gli alcolisti in fase di trattamento medico e psichiatrico, ex detenuti o internati in istituti penitenziali con permesso di lavoro, persone con delle condanne penali ammessi alle misure alternative alla detenzione.

 

Gli usi più frequenti dell’art. 112.
In funzione del tipo di contratto oggetto di gara, le stazioni appaltanti possono utilizzare il predetto articolo 112 in diversi modi:

1) negli appalti sotto soglia comunitaria.
In questo caso, è possibile stipulare convenzioni per l’affidamento diretto di contratti con delle cooperative sociali composte da un alto numero di persone svantaggiate, non inferiore al 30% sul totale dei dipendenti, a condizione che le persone svantaggiate siano anche soci della medesima cooperativa.

2) negli appalti sopra soglia comunitaria.
Gli enti appaltanti possono introdurre delle clausole contrattuali che obbligano l’aggiudicatario ad utilizzare un certo numero di persone svantaggiate. Questa particolare clausola deve essere indicata nel bando di gara.

Nel quadro applicativo dell’articolo 112 del D.lgs. 50/2016 rientrano anche le imprese sociali istituite con il decreto legislativo 155 del 24 marzo 2006. Queste imprese esercitano un’attività finalizzata alla produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, con prevalenza di un interesse sociale generale senza fini di lucro o che destinano gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell’attività oppure, ad incremento del patrimonio con finalità sociali. In particolare, la qualifica di impresa sociale può essere acquisita se il fine è quello dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili ed anche in questo caso, i lavoratori impiegati non devono essere inferiori al 30% sul totale delle persone impiegate, assunte con un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella norma dell’articolo 112 sono citati anche i “laboratori protetti”; questi, sono soggetti giuridici che esercitano in via stabile, continuata e principale un’attività economica organizzata finalizzata all’inserimento nel lavoro di persone disabili portatrici di handicap intellettive, persone non vedenti o sordomute, persone affette da minorazioni fisiche in genere o con accertate condizioni psichiche o sensoriali svantaggiate; il riferimento legislativo è la legge 68 del 12 marzo 1999. Sotto tutti questi aspetti, con l’articolo 112 del codice appalti il legislatore ha voluto dare uno strumento alle stazioni appaltanti per riservare l’esecuzione di contratti a persone che per la loro condizione sono considerate “svantaggiate”, in un contesto di programma sociale a favore di persone che per motivi vari non potrebbero esercitare un’attività professionale.

 

Il testo dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016.
Qui di seguito Vi riportiamo il testo del citato articolo 112 ed alcune massime dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 112
 Appalti e concessioni riservati.

1). Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2). Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3). Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

 

Per altre notizie su questo tema.
Sul tema degli appalti riservati abbiamo dedicato una seconda pagina che tratta i casi dei servizi, con riferimento all’art. 143 del codice, oltre a riportare alcune importanti massime dell’autorità nazionale anti corruzione (ANAC).

 


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– Appalti riservati per determinati servizi;

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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 ottobre  2022

 

 

 

 


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