Attestazione SOA

 

A cosa serve l’attestazione SOA

S.O.A.  è l’acronimo di Società Organismi di Attestazione. L’impresa che intende partecipare ad una gara di appalto deve avere questa attestazione che viene rilasciata da particolari società autorizzate le quali, sono inserite in un elenco pubblico mantenuto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

 

Breve richiamo alle norme.
Vediamo di fare il punto a livello introduttivo per tutti coloro che, per la prima volta, vorrebbero lavorare con la Pubblica Amministrazione:
prima del 18 aprile 2016 il “codice degli appalti” era regolamentato dal decreto legislativo 163/2006 e norme di attuazione del D.P.R. 207/2010. Questi due provvedimenti sono stati abrogati e sostituiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Questa riforma ha creato caos per il motivo che il decreto legislativo 50/2016 ha abrogato solo una parte del vecchio regolamento di attuazione e nel dettaglio, continua ad essere applicata la parte II, titolo III, dall’articolo 60 all’articolo 96, del D.P.R. 207/2010 di cui sopra e questa strana situazione andrà avanti fino a quando non verranno emanate le nuove linee guida da parte dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Nella sostanza, continua ad essere in vigore la disposizione in tema di obbligatorietà dell’attestazione S.O.A. per poter partecipare alle gare di appalto per lavori con un valore pari o superiore a 150.000 euro. L’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) è già intervenuta per fare chiarezza su alcuni aspetti controversi di questa “riforma epocale” che ti riassumo:
1) nel periodo transitorio, sono valide le norme del D.P.R. 207/2010 parte II, titolo III così come previsto dagli articoli 216 (comma 14) e 83 (comma 2) del D.lgs. 50/2016, in attesa delle prossime linee guida a cura dell’ANAC;

2) nel frattempo, le società di attestazione S.O.A. sono tenute ad applicare l’articolo 70 (comma 1, lettera f e lettera g) del D.P.R. 207/2010 e più esattamente devono “verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 78 e a rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi della lettera f)”.

 

Attestazione SOA e D.lgs. 50 del 18 aprile 2016.
L’attestazione S.O.A. si inserisce nel quadro legislativo del D.lgs. 50/2016 conosciuto come il “codice appalti”.  Le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione devono avere una certa qualificazione che deve essere valutata da altre società di diritto privato definite “società organismi di attestazione” (S.O.A.), appositamente autorizzate dal Ministero.

 

Operatività delle società SOA.
La valutazione della società di attestazione si basa sui requisiti generali maturati nel quinquennio precedente alla richiesta del certificato.  A seguito dell’incarico ricevuto, la società S.O.A. analizzerà ogni dettaglio aziendale e questo loro intervento porterà all’emissione di un attestato che qualifica la Vostra capacità di svolgere determinati lavori.  Le tipologie dei lavori si suddividono in due macro categorie:

–  Opere Generali (OG);
–  OpereSpecializzate (OS)

A loro volta, il gruppo delle opere generali (OG) si suddivide in 13 categorie e le opere specializzate (OS) si suddivide in 39 categorie.

Per ogni categoria il requisito parte dalla classifica I (lavori fino a 258.000 euro) fino alla classifica VIII (per opere a valore illimitato), questo dipende dalle sostanze finanziarie, attrezzature, personale, ed altri elementi particolari che variano di categoria in categoria.   Solo dopo che l’impresa richiedente avrà ottenuto l’attestazione S.O.A., per una o più categorie e classifiche per importi di lavori, potrà partecipare alle varie gare di appalto sul territorio nazionale.

 

Validità dell’attestato SOA.
L’attestazione è valida 5 anni dalla data del suo rilascio ed è prevista una verifica entro la fine del terzo anno. La predetta verifica ha lo scopo di accertare il mantenimento di affidabilità. Alla scadenza del quinto anno l’impresa deve ripetere tutta la procedura di attestazione come se fosse la prima volta.  Bisogna precisare che il possesso dell’attestazione non garantisce l’ottenimento di un lavoro ma conferisce il requisito essenziale per poter partecipare ad una gara di appalto.

 

Vendita dell’attestazione SOA a terzi.
La regola generale è quella che l’attestazione SOA non può essere trasferita ad altra impresa con un contratto di compra vendita, dove l’oggetto è il semplice pezzo di carta, il certificato tanto per intenderci. Il motivo di questo limite è dato dal fatto che l’attestazione fotografa una condizione particolare del soggetto così come è stato accertato dalla società S.O.A. al tempo del suo rilascio. Tuttavia, con l’art. 76 del regolamento (comma 10) è previsto che:
nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione, presenta alla S.O.A. perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio“.

Dunque, sono trasferibili i requisiti utilizzabili dal cessionario per ottenere una nuova attestazione.

 

Eccezione.
Per le gare di appalto con un importo complessivo inferiore a 150.000 euro l’attestazione S.O.A. non è obbligatoria. L’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (oggi ANAC) aveva specificato che in questi casi bisogna valutare gli importi dei lavori eseguiti degli ultimi 5 anni. Più esattamente, l’Autorità ha chiarito che in merito alle gare per lavori con un valore base non superiore a 150.000 euro possono concorrere anche le imprese che non hanno l’attestazione SOA, per il motivo che le categorie SOA partono da un valore superiore a tale importo. Dunque, nei casi dove l’importo non supera 150.000 euro bisogna applicare l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di applicazione del codice dei contratti pubblici) che ti riporto qui sotto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione delle   direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».                   (Vigente al: 22-6-2016)

CAPO III – Requisiti per la qualificazione
Art. 90

  (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice  in materia di esclusione dalle gare,  gli  operatori  economici  possono partecipare agli  appalti  di  lavori  pubblici  di importo  pari  o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei  seguenti  requisiti di ordine tecnico – organizzativo:
a) importo dei  lavori  analoghi  eseguiti   direttamente   nel quinquennio antecedente  la data  di  pubblicazione  del  bando  non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale  dipendente  non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel  caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori e’ figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo  da  ristabilire  la  percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente  ridotto  vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui  alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese  già  in  possesso  dell’attestazione  SOA relativa ai lavori  da  eseguire,  non   e’ richiesta  ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori  economici, per partecipare  agli  appalti  di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando  quanto previsto  al  comma  1,devono  aver realizzato  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera  di  invito,  di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire,  e presentare l’attestato  di  buon  esito degli  stessi rilasciato dalle autorità eventualmente  preposte  alla  tutela  dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito,  sono determinati  e  documentati  secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di  domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000,  n.  445;  la  loro sussistenza  è accertata  dalla stazione appaltante  secondo   le disposizioni vigenti in materia.  (*)

 

(*) AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l’art. 217,  comma 1, lettera u)) che il presente articolo è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  18 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 

 


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