Bandi di gara

 

La trasparenza amministrativa

L’amministrazione deve rispettare la normativa vigente in materia di trasparenza e la pubblicazione dei bandi di gara rientra in questo principio generale.  La corruzione e la concussione possono essere contrastati rendendo trasparente la pubblica amministrazione e l’obiettivo della trasparenza può essere raggiunto con la pubblicazione degli atti a gratis per tutti ed in modo immediato (internet).

 

Dove trovo le informazioni sui bandi di gara.
Tutte le informazioni sui bandi di gara sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale on line e sui siti internet dei vari enti aggiudicatori già da alcuni anni e questa modalità risponde al principio della trasparenza amministrativa. La norma che impone l’uso di internet era già scritta nel decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 (il vecchio codice appalti) e come avrai sentito dire, questo decreto legislativo è stato abrogato dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (articolo 207).

 

Bandi di gara e banca dati AVCpass.
L’amministrazione deve rispettare la normativa vigente in materia di trasparenza e la pubblicazione dei bandi di gara rientra in questo principio generale.  La corruzione e la concussione possono essere contrastati rendendo trasparente la pubblica amministrazione e l’obiettivo della trasparenza può essere raggiunto con la pubblicazione degli atti. Internet è considerato un mezzo strategico di comunicazione di massa a basso costo ed i legislatori hanno regolamentato l’utilizzo di questo strumento con il decreto legislativo n. 82 del 7/3/2005, “codice dell’amministrazione digitale”. Fra le norme di questo codice Vi riportiamo l’articolo 54

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
art. 54
contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

“1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”

 

L’obbligo di pubblicizzare le notizie sui bandi di gara.
La legge richiamata in forma implicita nell’art. 54 di cui sopra è il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Ci sembra utile riportare l’art. 37 del citato D.lgs. 33/2013. Evidenziamo che nell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 è richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 265 del 13/11/2012, sulle “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
art. 37
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

“1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.”

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AVCpass
la banca dati dei contratti pubblici.

AVCpass, è la banca dati nazionale per i contratti pubblici che dal gennaio 2014 è operativa nel nostro Paese. Questa banca dati è stata prevista con il decreto legge 5/2012 “spending review” e secondo i legislatori, ha lo scopo di snellire le procedure e ridurre i costi derivanti dal carico burocratico dei certificati che bisogna presentare ad ogni gara di appalto. Questa banca dati consente agli enti appaltanti di dialogare direttamente con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), preposta alla vigilanza dei contratti pubblici, per chiedere conferma dei requisiti dichiarati dagli operatori economici ed acquisire ogni dato utile. Di fatto, per l’operatore economico che partecipa ad una gara di appalto è possibile eliminare l’onere di presentare molti certificati come ad esempio, il D.U.R.C., la regolarità dei versamenti, casellario giudiziale, antimafia. In sostanza, le imprese ed i professionisti consegnano all’ente appaltante le dichiarazioni sostitutive ed in questo modo assolvono l’onere della certificazione e successivamente, l’ente appaltante si collega con la banca dati AVCpass, con le proprie credenziali, e verifica per via telematica la veridicità delle varie dichiarazioni. Se consideriamo che in Italia ogni anno ci sono più di 120.000 gare di appalto per lavori, forniture e servizi, per un valore complessivo che supera 80 miliardi di euro, questa banca dati nazionale è sottoposta ad un notevole carico di manutenzione ed aggiornamento.

 

In conclusione.
Per concludere, nel vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il codice degli appalti) il tema “bandi ed avvisi” è trattato nella parte II, titolo III, capo III, sezione I.
Per ogni Vostro approfondimento abbiamo trascritto, qui di seguito, gli articoli 71 e 73 (dell’art. 73, leggi in particolare il comma 4) che a nostro parere sono i più mirati su questo argomento.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 71
(Bandi di gara)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Art. 73
(Pubblicazione a livello nazionale)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 72. Tuttavia la pubblicazione puo’ comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 72.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresi’, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11.

5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  21 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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