Cerco impresa per avvalimento

 

Come evitare truffe e truffatori

Su internet esiste una specie di terzo mercato dell’avvalimento e questo è un fenomeno di recente formazione. Se la tua intenzione è quella di “acquistare” un avvalimento devi fare molta attenzione al contenuto del bando di gara infatti, la stazione appaltante può non accettare l’avvalimento ed imporre che sia l’offerente ad eseguire direttamente la lavorazione oggetto della gara a cui intendi partecipare.

 

I controlli amministrativi.
La pubblica amministrazione è consapevole che in alcuni casi particolari, dietro all’avvalimento esiste un subappalto mascherato. Avrai già sentito dire che le norme contenute in un codice si devono interpretare secondo il loro collegamento logico. Se l’avvalimento può essere un espediente per aggirare un rapporto di subappalto, sotto questo profilo interviene l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 1,  che ti riporto qui sotto:

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

articolo 105
(subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le  opere  o  i  lavori,  i  servizi,  le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le  disposizioni del presente articolo.”

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Nell’articolo 105 di cui sopra si parla di “subappalto” che può sembrare non pertinente all’oggetto dell’avvalimento ma in ogni caso qui si dice una regola che ha una valenza generale: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in  proprio  le opere  o  i  lavori,  i  servizi,  le forniture compresi nel contratto.”

Questo è un principio generale e per questo motivo, ti devi convincere che non puoi obbligare l’ente appaltante che ha indetto una gara di appalto ad accettare l’avvalimento da te proposto. Anche sotto questo profilo devi fare molta attenzione per il motivo che l’avvalimento non è altro che un contratto a titolo oneroso fra due soggetti e spesse volte, l’ausiliario che ti “vende” l’avvalimento impone delle modifiche od integrazioni contrattuali, con delle penali a tuo carico nel caso di recesso o inadempienze varie.

 

Il costo per l’avvalimento.
In alcuni casi, il costo per l’avvalimento non è ben chiaro ed alla fine, fra commissioni pagate all’intermediario che ti mette a disposizione il sito  internet, il professionista che ha seguito la tua pratica, il compenso pagato all’ausiliario e tolte le imposte sull’utile da dichiarare, si scopre di aver lavorato a gratis. Detto questo, se mi dedichi altri 5 minuti ti riassumo l’avvalimento:

1) la norma a cui devi fare riferimento è l’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice degli appalti);

2) se ti vuoi avvalere della capacità di un’altra impresa, devi consegnare all’ente che ha indetto la gara di appalto alcuni documenti:
– attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
– una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario che attesta i requisiti generali (D.lgs. 50/2016, art. 80);
– una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario che attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
– qualsiasi altro documento indicato nel bando di gara o richiesto secondo la prassi dell’ente per i casi di avvalimento.

 

Avvalimento e testo di legge.
Per ogni tua deduzione ti riporto il testo integrale dell’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 vigente al 22-4-2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 89
(Avvalimento)

1. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonche’ il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita’ di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita’ sono richieste. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacita’ di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra’ dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui e’ carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi’, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu’ del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita’ economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacita’ tecniche e professionali, questi puo’ avvalersi, se necessario, della capacita’ di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest’ultimo riferito all’abito temporale di validita’ del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita’ l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi’ indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche’ si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie. L’ausiliario non puo’ avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non e’ consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto e’ in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale e’ rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria puo’ assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonche’ l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorita’ tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi’ l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicita’.

10. L’avvalimento non e’ ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Non e’ ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’ opere superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonche’ i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  25 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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