Committente e sanzioni

 

Obblighi del committente verso i lavoratori

Committente è chi ordina un prodotto o la prestazione di un lavoro a un terzo, in cambio di un compenso. Vale a dire che possono essere committenti una persona fisica o società, un comune o un condominio. Nel codice civile, la figura del committente è resa evidente dall’obbligo verso gli ausiliari dell’appaltatore (art. 1676). Sempre in tema di obblighi nei confronti dei lavoratori, al committente sono riservate alcune norme del D.lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

I diritti dei lavoratori verso il committente.
Nel contratto di appalto vi sono due soggetti: committente, appaltatore.
Appaltatore è chi “assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.” (cod. civile, art. 1655). E se l’appaltatore non paga i lavoratori? I dipendenti dell’appaltatore, assistiti da un Avvocato, si possono rivalere sul committente, come indica l’art. 1676 del cod. civile:

Codice civile
Art. 1676
Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.

“Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.”

 

Obblighi e responsabilità del committente.
A parte la questione economica di cui sopra, pur importante che sia, l’aspetto della sicurezza dei luoghi di lavoro prevale perché si tratta di vite umane. Su questo tema, il legislatore considera il committente come il promotore di un’attività, quindi, esiste l’onere di sorveglianza dei lavori. Su questa materia, le norme cui fare riferimento sono nel decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008, in particolare l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”.

 

Sanzioni a carico del committente.
La violazione dell’art. 90, di cui sopra, in materia di appalti per lavori che si svolgono in un cantiere, comporta una sanzione:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo III – Sanzioni
Art. 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da  tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  28 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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