Contratti di appalto sotto soglia

 

Rispetto del principio di rotazione

I contratti di appalto sotto soglia sono disciplinati dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con modifiche e integrazioni per effetto del decreto legislativo 19/4/2017, n. 56.  L’art. 35 indica i valori delle soglie di rilevanza comunitaria e metodi  di  calcolo  del  valore  stimato degli appalti; l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. L’art. 36 disciplina i contratti sotto soglia e su questo argomento, l’Autorità nazionale anti corruzione è già intervenuta con le “linee guida n. 4”.

 

Discrezionalità nei contratti sotto soglia.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) sono cambiate alcune regole in merito ai limiti di valore per gli appalti. In particolare, con l’articolo 35, comma 1 e 2, sono specificati gli importi oltre i quali si applicano le norme del vigente codice degli appalti; per gli importi “sotto soglia”, con l’art. 36 si applicano alcune deroghe che permettono alle stazioni appaltanti di gestire i contratti d’appalto con maggiore discrezionalità, per acquisti o manutenzioni di minimo importo.

Quindi, per gli importi sotto soglia specificati dall’art. 36 del codice esiste una discreta libertà così come prima. In ogni caso, le disposizioni del codice impongono che un appalto non possa essere frazionato, allo scopo di evitare l’applicazione delle procedure ordinarie tranne nel caso in cui esistano delle ragioni oggettive che lo giustifichino ma in questo caso, ci deve essere una specifica da parte dell’ente aggiudicatore.

 

Casi particolari.
In casi particolari, gli enti appaltanti possono aggiudicare  l’appalto  per  singoli lotti senza  applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato  al  netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture  o  i servizi oppure a euro 1.000.000  per i lavori,  a condizione che il  valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del  valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati  frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o  il progetto di prestazione servizi.

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, articolo 35.
Qui sotto ti ho riportato il testo integrale dell’articolo 35 del codice appalti, aggiornato con le modifiche del D.lgs. n. 56 del 19/4/2017:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici)

Art. 35
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi  di  calcolo  del  valore  stimato degli appalti.

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori  e  per  le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni  aggiudicatrici  che   sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli  appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice  o  dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi  del contratto esplicitamente stabiliti  nei documenti di  gara.  Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono  conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo  del  valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità  operative.  Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo  indipendente del  proprio   appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei  lavori stessi  nonché del valore complessivo  stimato  di  tutte  le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione  aggiudicatrice o  dall’ente  aggiudicatore,  a  condizione   che   siano   necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori  non può essere aggiunto al valore dell’appalto di  lavori  in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o  superiore  alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice  si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee  può dare  luogo  ad appalti aggiudicati contemporaneamente  per  lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore  complessivo stimato  della  totalità  di  tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore  alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice  si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori possono aggiudicare  l’appalto  per  singoli lotti senza  applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato  al  netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture  o  i servizi oppure a euro 1.000.000  per i lavori,  purché  il  valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del  valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati  frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o  il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici  mesi  precedenti  o  dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere  conto  dei cambiamenti in termini di quantità  o  di  valore  che  potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo e’ superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi:
il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli  onorari, le  commissioni  da  pagare, gli  interessi e altre forme  di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli  onorari,  le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo  stimato  per  l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato  al netto  dell’IVA  del  complesso  dei  contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o  del  sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato,  al  netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla  fine  del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo  pari al  20 per  cento  da corrispondere all’appaltatore entro quindici  giorni dall’effettivo inizio dei lavori.  L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione  maggiorato del  tasso  di  interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia  è rilasciata da imprese  bancarie autorizzate  ai  sensi  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, o  assicurative  autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi  che  ne disciplinano  la  rispettiva attività.  La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui  all’articolo  106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel  corso  dei  lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione  da  parte  delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  02 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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