Criteri di selezione

 

Notizie utili per le imprese

Con l’articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice appalti), si dettano i criteri di selezione dei partecipanti ad una gara.
Se la tua intenzione è sviluppare l’attività nel settore dei contratti pubblici, devi conoscere alcuni particolari che potrebbero essere di grande aiuto. Esistono norme che indicano i “motivi di esclusione” (art. 80 del codice appalti) ed altre che riguardano i requisiti di idoneità e capacità (art. 83 del codice appalti) che nel loro insieme costituiscono l’elemento essenziale per poter essere ammessi ad una gara di appalto. Prima di tutto ti suggerisco di leggere la pagina dedicata ai “motivi di esclusione” poiché tale norma, l’art. 80 del codice appalti,  sovrasta tutte le altre.

 

Il capitolato di gara.
Alla base esiste sempre il capitolato di gara che dovrai scaricare e leggere con molta attenzione. In linee generali, le stazioni appaltanti selezionano i partecipanti sulla base dei requisiti di idoneità professionale o capacità tecnica e professionale. Si valuta anche la capacità economica e finanziaria, infatti, con la firma del contratto non ti verrà dato neppure un centesimo di acconto e questo vuol dire che dovrai anticipare tutte le spese necessarie. E’ prassi che i requisiti di cui sopra variano di volta in volta in proporzione all’oggetto del contratto ma in particolare, si tende a non chiedere più del dovuto a garanzia, giusto per consentire la più ampia partecipazione di concorrenti e la filosofia è di non escludere le piccole e micro imprese con delle richieste molto onerose. In merito al requisito di idoneità professionale, dovrai provare di essere iscritto nel registro della camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure, nell’ordine professionale attinente all’oggetto di gara.

 

La capacità economica e finanziaria.
In merito alla capacità economica e finanziaria, la stazione appaltante può chiedere che il partecipante abbia un fatturato minimo annuale. La capacità economica e finanziaria può essere provata tramite i dati di bilancio della tua impresa. Tieni presente che il fatturato minimo richiesto è specificato nel bando di gara e come regola, tale valore non supera il doppio del valore stimato per il contratto inoltre, dovrai provare di avere una copertura assicurativa adeguata.

 

La capacità tecnica e professionale.
La capacità tecnica e professionale è un argomento che riguarda l’organizzazione della tua impresa. Dovrai dimostrare di possedere adeguate risorse umane con provata esperienza, competenza e in alcuni casi, può essere chiesto che il direttore dei lavori abbia titoli adeguati. Tutte queste condizioni possono variare in funzione del contratto ma in ogni caso, le specifiche sono sempre indicate nel bando di gara o nelle lettere di invito. In ogni caso, devi considerare che la mancata regolarità contributiva (D.U.R.C.) è un motivo di esclusione dalla gara e la stazione appaltante procede con una verifica degli ultimi tre anni.

 

Le norme di legge.
A questo punto ti riporto il testo integrale dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016. Per completare l’argomento ho aggiunto il comma 14 dell’articolo 216, richiamato nel testo dell’articolo 83 del codice appalti.

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Art. 83
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

 

2. I requisiti e le capacita’ di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il piu’ ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita’ di avvalimento, i requisiti e le capacita’ che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e’ richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita’, che il certificato prodotto e’ stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e’ residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita’ oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita’ e passivita’;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

 

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo’ comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati piu’ lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualita’. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita’ professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori e’ valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita’. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84 nonche’ quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e’ fornita, a seconda della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita’, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacita’ realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonche’ delle attivita’ effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e’ dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita’ formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita’ essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalita’ e premialita’, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorita’ rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e’ connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche’ sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita’ strutturale e di affidabilita’ dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonche’ le modalita’ di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attivita’ di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalita’ rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonche’ dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresi’ della regolarita’ contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

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decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Art. 216
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

14. Fino all’adozione delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  07 novembre 2022

 

 

 

 

 


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