Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

Autocertificazione nelle gare di appalto

Nelle gare di appalto con la Pubblica Amministrazione, il concorrente deve consegnare una serie di certificati insieme all’offerta. Le certificazioni sono documenti che attestano l’esistenza di fatti e circostanze annotate in registri, albi e ruoli della Pubblica Amministrazione o Albi Professionali. Di conseguenza, su richiesta dell’interessato si rilasciano i certificati. Ad esempio, il certificato d’iscrizione nel registro delle imprese. Per evitare disguidi, per il concorrente è consigliabile chiedere in tempo le certificazioni che lo riguardano e consegnare gli originali. Tuttavia, in alcuni casi questo non è possibile, quindi, il concorrente può consegnare l’autocertificazione. Le norme cui fare riferimento sono gli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

 

Dove trovo gratis il testo del DPR 445/2000.
In primo luogo, il D.P.R. 445/2000 disciplina l’uso delle autocertificazioni e per avere gratis il testo vigente, ti segnalo il sito governativo:

www.normattiva.it

Nel menù in alto clicca “ricerca” e poi, nel box che apparirà sul monitor, devi indicare il numero del DPR (445) e l’anno (2000).

 

Formalità della dichiarazione sostitutiva.
In primo luogo, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o chi, nella società, ha potere di firma. Per le ditte individuali, sottoscrive il titolare. Ci possono essere due situazioni:

1) dichiarazione sostituiva che si deve allegare in una domanda:
è in carta libera, non in bollo, la firma non deve essere autenticata.
La sottoscrizione deve essere fatta davanti al funzionario che riceve la documentazione oppure, in alternativa, chi sottoscrive senza la presenza del funzionario, deve allegare anche la fotocopia della propria carta d’identità in carta libera.

2) dichiarazione sostitutiva per altri scopi non collegata a una domanda:
in questo caso, la firma deve essere autenticata.

3) la dichiarazione sostitutiva può essere consegnata direttamente, inviata per posta, telefax o con una terza persona incaricata per la consegna.

 

Sanzioni per false autocertificazioni.
L’autocertificazione, vale a dire la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è una facoltà del cittadino, di conseguenza, la Pubblica Amministrazione che indice la gara di appalto è tenuta ad accettarla. Allo stesso modo, l’ente appaltante eseguirà i controlli presso le varie banche dati. La dichiarazione falsa resa alla Pubblica Amministrazione è un reato penale. Inoltre, nel caso di una dichiarazione non vera allegata in una gara di appalto, al trasgressore saranno applicate delle sanzioni: esclusione dalla gara e incameramento della cauzione provvisoria.

 

Cosa non si può dichiarare.
Non si può autocertificare notizie e circostanze riguardanti:
a) certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
b) brevetti e marchi d’impresa;
c) certificati medici, sanitari e veterinari;
d) certificati riguardanti leggi sull’immigrazione.

 

Cosa si può dichiarare.
Cosa si può autocertificare? Si tratta di un lungo elenco:
a) dati anagrafici e di stato civile;
b) titoli di studio;
c) qualifiche professionali;
d) numero di codice fiscale e partita IVA;
d) situazione fiscale;
e) situazione economica e reddituale;
f) posizione giuridica;
g) non aver riportato condanne penali;
h) iscrizione al registro delle imprese;
i) iscrizione in albi e ruoli;

 

Eccezioni: dove non è accettata l’autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione non può essere accettata da:
a) i privati e le aziende di diritto privato;
b) istituti bancari e finanziari;
c) compagnie di assicurazioni;
d) notai e avvocati;
e) i tribunali.

 

Uso della carta d’identità.
La carta d’identità ha due elementi, la fotografia che identifica la persona e i dati anagrafici: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile. Ogni elemento qui contenuto può essere usato al posto della certificazione.

 

Un modello fac-simile della dichiarazione sostitutiva.
Nei documenti di gara, l’ente appaltante allega una copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione in bianco. Il concorrente non deve far altro che compilare gli spazi vuoti, firmare, allegare la fotocopia della carta d’identità e consegnare, insieme all’offerta. Qui Vi riporto un fac-simile generico:

 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto/a ………………………………..………………………………………

nato/a  ………………..…………..…………..…………  ( ………)  il ……………….

residente a …………………………………. Via ………………….………………….

avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ed a conoscenza delle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia previste per il caso di mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

Che:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Luogo e data ……………………

Il/La dichiarante

…………………………

 

 


 

Avvertenze:
– la “autodichiarazione” è valida solo se prodotta ad organi della pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici;
– se la dichiarazione è inviata per posta o presentata a mezzo terza persona occorre allegare la fotocopia del documento d’identità.

 

In conclusione.
Con la dichiarazione sostitutiva non si deve consegnare il certificato originale in tempi successivi. L’ente appaltante controllerà quanto dichiarato e in questo rapporto di equilibrio, la mancata accettazione configura una violazione dei doveri d’uffici. Per le dichiarazioni false si applicheranno pesanti sanzioni.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  08 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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