Finanza di progetto

 

Cos’è la finanza di progetto

La norma di legge che regola la finanza di progetto è l’articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).
La finanza di progetto è uno strumento che l’ente appaltatore può utilizzare, a sua discrezione, per finanziare il costo di opere pubbliche con intervento di soggetti privati. La finanza di progetto si utilizza quando bisogna realizzare dei lavori pubblici con interventi di capitali privati e nella sostanza, la Pubblica Amministrazione può realizzare opere di pubblica utilità finanziate da privati ed in questo modo, si possono contenere gli oneri a carico dei contribuenti, infatti, alla fine di ogni appalto è sempre il contribuente che paga con le tasse.

 

Casi pratici.
Ad esempio, nel caso di una infrastruttura autostradale, l’ente pubblico, dopo tutto l’iter burocratico che passa dalla procedura negoziata all’aggiudicazione dei lavori, l’operatore economico che esegue i lavori interviene anche nel ruolo di finanziatore ed al termine dei lavori, potrà gestire in concessione l’opera realizzata. Tramite questo accordo, detto “finanza di progetto”, il soggetto economico potrà ricuperare i costi sostenuti con gli utili della concessione.

 

Dal codice degli appalti.
Il tema della finanza a progetto è regolamentato dall’articolo 183 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).

L’argomento è complesso ed in primo luogo mi soffermo sul comma 1 dell’articolo 183 sulla parte che dice:
“le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.

In primo luogo, da una interpretazione letterale del testo si può dire che la finanza di progetto rappresenta una alternativa alle concessioni specificati nella parte III del D.lgs. 50/2016, contratti di concessione, dall’articolo 164 all’articolo 169.

Con le vecchie norme, l’iter burocratico prevedeva:
uno studio di fattibilità da parte della pubblica amministrazione allo scopo di inserire l’opera da realizzare in un documento di programmazione triennale;
lo studio di fattibilità doveva essere allegato nel bando di gara ed i concorrenti, dovevano presentare la loro offerta completa di un progetto preliminare dell’opera, quindi, all’operatore economico era affidata la progettazione preliminare, quella definitiva ed esecutiva.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 sono state riviste le norme in merito alla progettazione e più esattamente, l’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) ha eliminato lo studio di fattibilità come un fondamentale presupposto per la programmazione degli interventi di pubblica utilità.

La progettazione preliminare è stata sostituita dalla progettazione di fattibilità tecnica-economica che la stazione appaltante pone come base di partenza della gara mentre al concorrente aggiudicatario compete la progettazione definitiva ed esecutiva.

 

Norme di legge.
Qui di seguito ti riporto il testo dell’articolo 183 del codice:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 183
Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento  mediante concessione ai  sensi della  parte  III, affidare una concessione ponendo a base di gara il  progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o  parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, e’ necessario che le  relative  proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di  gara è pubblicato con le modalità di  cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo dei lavori,  ponendo a base  di  gara il progetto di  fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti  soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza  in  organico  di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni  aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal  presente  codice.
Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 142 specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali  marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché  del  conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni  proposte al promotore e non accettate dallo stesso.


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. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto  della  bozza di  convenzione.  Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti  anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi  pubblici  alla  valorizzazione turistica ed  economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in  possesso  dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di  esclusione  di  cui all’articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo  106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai  sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno o più  istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del  codice civile.  L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso  di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche  richieste dal Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti con propri decreti.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo 27, anche  al  fine del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini  dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di  legge  anche  ai  fini della valutazione di impatto ambientale,  senza che ciò  comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse  condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.


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. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.  Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del  valore  dell’investimento, come desumibile  dallo progetto di fattibilità  posto  a  base  di  gara.   Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio dell’esercizio  del  servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di  esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,  e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve  definire le caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  e  del  quadro delle esigenze  da  soddisfare e delle  specifiche  prestazioni  da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto  e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche  richieste  dal Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con propri  decreti.  Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche dei  diritti  sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 103, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura  dell’importo  di cui al  comma  9, terzo  periodo,  nel  caso  di  indizione  di  gara.
L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine  perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.  Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in  sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende  non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.  Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.  I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  8,  e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  la specificazione  delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al  progetto di fattibilità; si applicano i  commi  4, 5,  6,  7  e  13.  Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi  ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte   dall’aggiudicatario.   Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento, a carico  dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario  aggiudicatario ha diritto al pagamento, a  carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al  comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 187.

17. Possono presentare le proposte di  cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a  procedure  di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti  finanziatori  e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.  153.  Le camere  di   commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,  i  soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla  composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino  alla  pubblicazione del bando di gara purché tale  recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti  per la qualificazione.  In ogni caso, la mancanza dei requisiti  in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta,  a  condizione  che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell’articolo 2  del  presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  10 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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