Fornitori per contratti sotto soglia

 

Lo strumento dell’albo fornitori

Gli enti pubblici possono generare un proprio albo dei fornitori da usare in occasione di contratti sotto soglia, per importi che non superano 1.000 euro. In genere, per importi superiori, si ricorre alle procedure di affidamento fatte nell’ambito dei mercati elettronici. In quest’ultimo caso, l’ente pubblico si limita nel verificare se l’aggiudicatario possiede i requisiti necessari per portare a buon fine il contratto. In altre parole, se l’operatore economico ha i giusti requisiti economici, capacità finanziarie, competenze tecniche e professionali.

 

Albo dei fornitori e motivi di esclusione.
Per essere iscritti nell’albo dei fornitori di un ente pubblico bisogna dimostrare di possedere alcuni requisiti. Per esempio, capacità tecniche e competenze professionali. In particolare, non ci devono essere elementi che possano escludere l’operatore economico dalle procedure di affidamento, art. 80 del codice dei contratti pubblici.

 

Elementi qualificanti per l’operatore economico.
L’operatore economico che desidera instaurare rapporti contrattuali stabili con gli enti pubblici dovrebbe valutare l’opportunità di dotarsi di attestazioni S.O.A. o, in alternativa, certificati di qualità UNI EN ISO. Dipende dai casi.

 

Il caso dell’avvalimento.
Il possesso dei requisiti generali, professionali ed eventuali attestazioni S.O.A. di cui sopra non possono essere aggirati con l’avvalimento. Va ricordato che l’avvalimento, previsto per le categorie S.O.A. dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), è ammesso solo con riferimento ad una specifica gara di appalto. Di conseguenza, essendo evidente che la procedura per l’inserimento nell’albo dei fornitori di beni e servizi tiene conto di elementi anche soggettivi e non è una gara di appalto, non è possibile presentare la domanda di iscrizione facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento. Infatti, lo scopo della domanda di iscrizione all’albo si esaurisce con l’inserimento in una lista anagrafica di operatori insieme a tanti altri soggetti. Dunque, i giocolieri dell’avvalimento sono tagliati fuori da questa procedura ed anche per questo motivo, la domanda per essere ammessi nell’albo dei fornitori è considerata come una prova di esame non delegabile a terzi.

 

Documenti vari.
Nella sostanza, ogni ente ha le sue modalità per la tenuta dell’albo dei fornitori per il motivo che viene riconosciuta autonomia entro certi limiti e per chi fosse interessato, il primo passo è quello di leggere con molta attenzione le modalità pubblicate dall’ente e chiedere direttamente delucidazioni.

Ogni ente può chiedere la consegna di una serie di certificati, come ad esempio:
– certificato di iscrizione alla camera di commercio;
– certificato del casellario fallimentare e del casellario giudiziale;
– certificato di regolarità fiscale;
– ottemperanza disciplina lavoro disabili (legge 68 del 12/3/1999);
– documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
– annotazioni osservatorio A.N.AC. (autorità nazionale anticorruzione);
– richiesta informazioni del Prefetto (D.lgs. 159/2011, art. 91);
– richiesta comunicazione antimafia (D.lgs. 159/2011, art. 87);
– certificato delle misure di prevenzione;
– certificato delle sanzioni amministrative;
– ed altri eventuali certificati così come da regolamento dell’ente.

 

Autocertificazione.
E’ consentita l’autocertificazione ai sensi della legge n. 445 del 28/12/2000 ma bisogna tener presente che l’ente pubblico accetta la dichiarazione con riserva di procedere con delle verifiche d’ufficio. In altri casi l’ente accetta la dichiarazione in via provvisoria e chiede al soggetto la consegna di alcuni certificati in originale, entro un certo termine, anche se è una procedura impropria a volte può capitare. Nel corso della gestione di questa pratica, è bene ricordare che nel caso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non veritiera, la domanda non potrà essere accolta ed eventualmente, se già iscritto, si procederà d’ufficio alla cancellazione oltre ad incorrere in un reato penale.

 

Mantenimento dell’iscrizione.
Dopo essere stati ammessi nell’albo dei fornitori, bisogna fare in modo di rimanere iscritti nel tempo futuro. Infatti, l’albo è periodicamente aggiornato seguendo diversi criteri che tengono in considerazione sia le mutate condizioni contrattuali sia i requisiti degli iscritti. Questo significa che l’iscrizione è a tempo determinato ed il termine di validità è deciso dallo stesso ente in modo autonomo, quindi, la pratica di ammissione non si esaurisce con l’iscrizione ma deve essere rinnovata nel corso del tempo con un preciso scadenziario indicato dal regolamento. I soggetti che sono già iscritti, alla scadenza di validità devono presentare una nuova domanda.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  10 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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