Fundraising negli appalti per servizi

 

Cos’è il fundraising

Scopo delle attività di fundraising è la raccolta di fondi, dove il soggetto beneficiario è un ente non profit. La parola “fundraising” è di origine anglosassone ed è composta da “fund” la cui traduzione italiana è “fondo” e “to raise” che è un verbo la cui traduzione si presta a molti significati fra i quali, “procurare, riscuotere”. La raccolta fondi può avvenire in diversi modi, attraverso l’attività di reperimento di sponsor, mecenati, finanziatori e donazioni. A volte capita che per scopi sociali i comuni facciano ricorso all’attività di fundraising e nella generalità dei casi, si preferisce affidare l’attività in appalto a degli operatori specializzati. Da un punto di vista amministrativo, l’appalto per l’affidamento di un contratto per l’attività di fundraising s’inquadra nel settore dei servizi. La procedura più utilizzata è quella aperta così come disciplinato dall’art. 60 del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, l’ente appaltante può decidere di utilizzare altre procedure a sua discrezione, in funzione dei problemi amministrativi da risolvere, così come prevede l’art. 59 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. In questa pagina non ci occuperemo degli aspetti fiscali.

 

Prefazione.
Per la complessità dell’argomento trattato, questa pagina è suddivisa in due parti, la prima è dedicata “Per l’operatore economico” e la seconda “Per l’ente appaltante”.

Parte I

 Per l’operatore economico

 

Bando di gara.
Se operi nel settore del fundraising e desideri partecipare alle gare di appalto per questi servizi, devi dedicare un notevole impegno nel monitorare i bandi di gara pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Queste notizie le puoi trovare gratis su internet, nel sito della gazzetta ufficiale trovi la notizia generale e nel sito dell’ente sono pubblicati i particolari della gara. Il problema è che sono rari i casi per il servizio di fundraising. Avuta la notizia di un bando di gara, è indispensabile leggere con molta attenzione il capitolato d’appalto che è parte integrante del bando di gara. Tutti questi documenti sono disponibili senza oneri, collegandoti al sito internet dell’ente appaltante indicato nel bando di gara pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Se hai dei problemi con internet, in alcuni casi è possibile chiedere all’ente appaltante la consegna di una copia cartacea ma in questo caso, sono previsti oneri per rimborso spese.

 

Fundraising negli appalti per servizi.
In linee generali, bisogna considerare che il servizio di fundraising è un’attività di natura prevalentemente intellettuale. Se operi nel settore come fundraiser e desideri partecipare a una gara di appalto, le norme che potresti leggere in un disciplinare di gara sono contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(codice dei contratti pubblici). In questo paragrafo sono elencati i punti più importanti che potresti leggere in un disciplinare:

a) procedura:
vista la particolare tipologia del servizio di fundraising, nella maggior parte dei casi le gare di appalto seguono la procedura aperta, con lotto unico e l’aggiudicazione si basa sull’offerta con il minor prezzo.

b) oneri di sicurezza:
per il motivo che si tratta di un servizio per la raccolta di fondi, non sono previsti oneri per la sicurezza dei luoghi di lavoro o per i lavoratori. In ogni caso, l’assenza di rischi non esclude gli obblighi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici.

c) DUVRI:
D.U.V.R.I. è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ed è previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81 del 9 aprile 208 (Testo unico sulla sicurezza sul Lavoro). L’assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza.

d) partecipanti:
le stazioni appaltanti hanno tutto l’interesse di ammettere alle gare di appalto il maggior numero di operatori economici, la norma cui fare riferimento è l’art. 45 (Operatori economici) del D.Lgs. 50/2016.

e) associazioni temporanee d’impresa e consorzi:
in genere, sono ammessi a partecipare anche le associazioni temporanee d’impresa disciplinate dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016. Per la partecipazione dei consorzi, individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. Tieni presente che in entrambi i casi, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio.

f) motivi di esclusione:
l’iter burocratico prevede la possibilità dell’autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) ed è prassi che si chieda una dichiarazione in merito alle condanne penali riportate, comprese quelle per le quali hai beneficiato della non menzione. L’ente appaltante ti potrà escludere dalla gara, qualora, in un qualunque momento della procedura, sia accertato che ti trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

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 Parte II

 Per l’ente appaltante

 

Cenni sull’attività di fundraising.
Il fundraising è l’attività finalizzata per la raccolta di fondi a favore di un ente non profit. La raccolta fondi può essere svolta in due modi:

1) direttamente dall’ente non profit;
2) tramite società o professionisti specializzati.

Nel fundraising si usano tecniche di comunicazione mirate nel sollecitare la propensione alla solidarietà con un aiuto economico. Spesse volte l’ente non profit chiede donazioni in denaro e in questo caso, il legislatore ha previsto agevolazioni fiscali nei confronti del donatore.

Oltre alla richiesta di donazioni in denaro, si usano altri metodi per trovare fondi come ad esempio: le aste benefiche, quote associative, lasciti testamentari, feste, sagre con lotteria, gare sportive, concerti.  In alcuni casi, si ricorre al mecenatismo, cene di beneficienza e sponsorizzazione.

I mezzi di comunicazioni sono: invio di lettere a un elenco di potenziali donatori, comunicati stampa, spot televisivi, siti internet dedicati, uso di social network. I metodi aggressivi di call center improvvisati hanno trasformato il telemarketing in uno strumento poco adatto per il fundraising.

 

Differenze fra Fundraising e Fundraiser.
In merito alla raccolta fondi può capitare che si faccia confusione fra due parole di origine anglosassoni e simili fra loro: fundraising e fundraiser.

“Fundraising” si può definire come un’attività organizzata per promuovere la raccolta di fondi a favore di un ente non profit.
Il fundraising si basa sulla donazione che alcuni soggetti fanno a favore dell’ente non profit per uno scopo dichiarato come ad esempio, la ricostruzione di una scuola in un comune terremotato.

“Fundraiser” è la persona che in modo professionale si occupa di raccolta fondi per conto di enti non profit. Si tratta di una persona con una competenza multi disciplinare nelle tecniche di comunicazione e marketing. La sua attività prevede una remunerazione ma non è raro che in alcuni casi, facendo parte di un’organizzazione non profit, interviene a titolo gratuito. L’attività di fundraiser non è disciplinata da un ordine professionale; esistono delle associazioni con iscrizione volontaria.

 

Organizzazione del lavoro.
Nell’attività di raccolta fondi (fundraising) si possono distinguere:

1) Fundraiser, è il principale protagonista. È il professionista che sul campo analizza i vari problemi che l’ente non profit deve risolvere; dopo questa fase preliminare, il fundraiser pianifica in ogni dettaglio l’attività di raccolta fondi. Come già accennato, le sue competenze sono multi disciplinari. Nel concreto studia la comunicazione che più si adatta al caso in esame; in genere si usano le consuete tecniche di direct marketing e comunicati stampa, senza escludere l’uso di internet e se il budget di spesa lo consente, organizza eventi; cura la manutenzione del database dei donatori e coordina il lavoro dei volontari e di tutti gli altri collaboratori.

2) Operatore del fundraising, è una persona che in stretta collaborazione con il fundraiser svolge compiti che si limitano alla realizzazione materiale della raccolta di fondi, con specifica mansione in un’attività operativa.

3) Consulente di fundraising, spesse volte è un professionista nel campo delle relazioni pubbliche che nel corso del tempo ha acquisito molta esperienza e buone conoscenze. Il suo ruolo è di affiancare il fundraiser e intervenire con delle consulenze mirate per la pianificazione e le strategie di comunicazione nell’ambito di alcuni particolari dettagli, di solito non si occupa di operatività e non ha un rapporto diretto con l’ente non profit.

 

Problemi organizzativi nella raccolta fondi.
Nella raccolta fondi con donazioni a favore di enti non profit bisogna considerare l’esistenza di alcuni dettagli tutt’altro che facili da risolvere ma vediamo quali sono i principali problemi che deve risolvere il responsabile della raccolta fondi (il fundraiser, vedi sopra):

– formare e assistere il personale amministrativo dell’ente non profit;
– ricerca di potenziali donatori;
– organizzare l’attività dei volontari addetti alla raccolta fondi;
– curare la creazione di una banca dati dei donatori;
– realizzare attività di relazioni pubbliche con l’ente non profit;
– valutare gli aspetti affidati ai consulenti specializzati;
– realizza lettere, comunicati stampa, siti internet dedicati al progetto;
– organizza eventi finalizzati alla donazione;
– progetta e cura eventuali spot televisivi;
– ricerca e propone fornitori di servizi, con i preventivi;
– cura che le spese siano comprese nel budget e comunica i resoconti.

Quanto sopra in linea di massima ma l’aspetto più delicato affidato al responsabile della raccolta fondi, è quello di essere il portavoce dell’ente non profit nei rapporti con le agenzie di stampa. All’ente non profit spetta la gestione amministrativa dei flussi di denaro proveniente dalle donazioni.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  11 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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