Garanzia provvisoria e affidamenti sotto soglia

 

Un caso particolare nel settore degli appalti

Nel caso di contratti con importi minimi sotto soglia, come per esempio per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, è possibile procedere con affidamenti diretti. La norma sul tema degli affidamenti diretti, per importi inferiori a 40.000 euro, è l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

 

Richiami alle norme del codice dei contratti pubblici.
L’agenzia Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha chiarito alcuni aspetti operativi riguardanti in merito alla garanzia provvisoria nelle procedure diverse dagli affidamenti diretti. Con la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 sono stati richiamanti tre articoli del D.lgs. 50/2016: art. 36, comma 2 lettera a); art. 93, comma 1, ultimo periodo; art. 103, comma 11. Vi riportiamo i testi:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 36
Contratti sotto soglia.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi  e  forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,  secondo  le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

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Art. 93
Garanzie per la partecipazione alla procedura.

1. (omissis) “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”

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Art. 103
Garanzie definitive.

11.  E’  facoltà  dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti  di  cui  all’articolo  36, comma 2, lettera a),  nonché  per  gli  appalti da eseguirsi  da operatori economici di comprovata solidità nonché per le  forniture di beni che per la  loro natura, o per l’uso speciale cui  sono destinati, debbano  essere acquistati  nel  luogo  di  produzione  o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato  ad  un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”

 

Garanzie provvisorie e affidamento diretto.
In materia di garanzie nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, le norme hanno un carattere generale. Per questo motivo, l’ANAC ha valutato il caso ed ha pubblicato una delibera (la n. 140 del 27/2/2019). In sintesi, è stato chiarito:

“che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.”

In conclusione:
sulla base della delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019, è possibile non chiedere la garanzia provvisoria ed anche la definitiva, a condizione:

1) che sia un contratto sotto soglia, inferiore a 40.000 euro;
2) che il contratto sia assegnato tramite affidamento diretto.

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  11 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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