Gli appalti nel settore privato

 

Quali sono le norme di legge

Le norme che disciplinano gli appalti nel settore del privato sono scritte nel codice civile, libro IV “delle obbligazioni”, titolo III “dei singoli contratti”, capo VII “dell’appalto”, dall’articolo 1655 al 1677.
E’ banale dire che l’appalto è un contratto ma per questo semplice motivo, le norme generali del codice civile in merito ai rapporti contrattuali si applicano anche per gli appalti; nel caso specifico, ad esempio, l’articolo 1223 del codice civile sul “risarcimento del danno”, può essere invocato nel caso di una contestazione del committente per difetti dell’opera compiuta.

 

L’appalto è un contratto.
Trattandosi di un contratto, le linee di riferimento sono da ricercare nel titolo II “dei contratti in generale” dall’articolo 1321 e seguenti del codice civile. A parte questi dettagli, la definizione di “appalto” è data dall’articolo 1655 del codice civile:

codice civile

Art. 1655
(Nozione)

“L’appalto è  il  contratto  col  quale  una  parte  assume,   con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio  rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo  in danaro.”

 

Cenni operativi del contratto di appalto fra privati.
Leggendo il testo dell’art. 1655 risaltano alcune frasi:

 – “organizzazione dei mezzi”,
 – “gestione a proprio rischio”,
 – “compimento dell’opera”.

Queste tre frasi descrivono gli elementi caratteristici dell’imprenditore così come sono definiti dal codice civile art. 2082, Titolo II “del lavoro nell’impresa”, capo I “Dell’impresa in generale”, sezione I “Dell’imprenditore”:

Art. 2082
(Imprenditore).

E’  imprenditore  chi  esercita  professionalmente  una   attivita’ economica organizzata al fine della produzione  o  dello  scambio  di beni o di servizi.

 

I soggetti del contratto di appalto.
Nel contratto di appalto possiamo distinguere due soggetti:

1) committente,
è colui che ordina di eseguire un lavoro;

2) appaltatore,
è l’imprenditore che esegue il lavoro o servizio.

A questo punto possiamo riassumere che l’appalto è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l’esecuzione di un’opera o di un servizio. I soggetti del contratto sono il committente che ordina l’esecuzione dell’opera e l’appaltatore che esegue. L’appaltatore è un imprenditore che esegue l’opera con i mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo in denaro.

 

I requisiti caratteristici dell’appalto.
Abbiamo già visto che un requisito contrattuale è l’assunzione del rischio d’impresa che l’appaltatore è disposto ad accollarsi.

Nel caso di manutenzioni ordinarie commissionate da un privato, la giurisprudenza è orientata nel dire che il contratto di appalto può essere concluso in forma libera, non essendoci altri vincoli oltre a quelli indicati dal codice civile (Cassazione civile, sentenza 9077 del 2003).

Al contrario, esistono dei settori regolamentati da leggi speciali come ad esempio il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici che prevedono la forma scritta, oltre ad altre regole soggette a pubblicità dei bandi di gara e forme associative (Associazioni temporanee di impresa) che prevedono iter burocratici ben definiti.

Altro caso particolare è quello di un contratto di appalto che preveda la costruzione di un edificio dove il committente, proprietario del terreno, anziché pagare in denaro l’appaltatore riconosca la proprietà di alcune unità immobiliari a favore dell’appaltatore; in questo caso è obbligatoria la forma scritta in funzione dell’accatastamento e successivi passaggi di proprietà, come indicato dall’articolo 1350 “atti che devono farsi per iscritto” del codice civile.

 

Limiti e divieti.
Per i limiti e divieti tipici previsti per l’appalto è il subappalto. Se ritorniamo a leggere l’articolo 1655 del codice di cui sopra, si può affermare che l’unico soggetto incaricato ad eseguire l’opera o servizi è l’appaltatore e solo lui. Per questo motivo l’eventuale subappalto deve essere autorizzato dal committente il quale, ha il diritto di inserire il divieto per il subappalto fra le clausole contrattuali. Nel codice civile il subappalto è disciplinato dall’articolo 1656 che ti riporto qui sotto:

Art. 1656
(Subappalto).

“L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non e’ stato autorizzato dal committente.”

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Questo limite è da interpretare nel rapporto di fiducia che si instaura fra l’appaltatore ed il committente il quale, ha maturato la sua scelta fra un numero anche vasto di operatori economici messi a confronto fra loro non solo in funzione dei costi preventivati ma in particolar modo per i requisiti professionali e di reputazione. Quindi, sulla base di questo rapporto di fiducia l’appaltatore non può delegare a terzi l’esecuzione del contratto.

 

Le garanzie.
Nei contratti pubblici l’operatore economico è obbligato a prestare una cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara ed una cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione ed una polizza assicurativa per rendere indenne l’ente appaltante in corso d’opera e dopo per garanzia. Nel settore privato non esistono questi obblighi tuttavia, il committente può inserire fra le clausole contrattuali la consegna di una cauzione per la corretta esecuzione del contratto in conformità al capitolato dei lavori ed una polizza assicurativa decennale per essere indennizzati per eventuali difetti emergenti dopo la consegna dell’opera; questo può essere richiesto per interventi di un certo valore come ad esempio la costruzione di un edificio ma non è praticabile per una ristrutturazione del bagno di casa.

 

Obbligazioni accessorie dell’appalto.
Oltre all’esecuzione dell’opera o del servizio, l’appaltatore deve fornire anche il materiale necessario che si deve intendere compreso nel prezzo pattuito. Questa regola è scritta nell’articolo 1658 del codice civile:

Art. 1658
(Fornitura della materia).

“La materia necessaria a compiere l’opera deve essere  fornita dall’appaltatore, se non e’ diversamente stabilito dalla  convenzione o dagli usi.”

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Quanto sopra non deve essere considerato come un dogma per il motivo che nel contratto ci può essere una clausola secondo la quale, il materiale dovrà essere fornito dal committente. Un caso particolare sono le strutture decorative in marmo (colonnine, fregi, colonne con capitelli) dove il committente ordina il materiale direttamente in cava e consegna nel cantiere dove l’appaltatore ha il compito di inserire il tutto nel corpo di fabbrica oggetto dell’appalto. In particolare, ci può essere il caso che sussista un difetto nel materiale fornito dal committente ed in questo caso, l’appaltatore deve avvisare il committente di questi difetti, a norma dell’articolo 1663:

Art. 1663
(Denuncia dei difetti della materia).

“L’appaltatore e’ tenuto a dare pronto  avviso  al  committente  dei difetti della materia da questo fornita, se  si  scoprono  nel  corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.”

 

Imprevisti.
Nel corso dei lavori o servizi non si possono escludere eventi imprevedibili che di fatto, possono compromettere l’esecuzione del contratto di appalto così come previsto dal capitolato dei lavori. Ci possono essere numerosi motivi in tema di imprevisti ed il codice civile tratta la questione in modo ampio con gli articoli 1659,1660, 1661:

Art. 1659
(Variazioni concordate del progetto).

L’appaltatore non può apportare variazioni  alle  modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche   quando   le   modificazioni   sono    state    autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera  e’  stato  determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le  variazioni  o  per  le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1660
(Variazioni necessarie del progetto).

Se per  l’esecuzione  dell’opera  a  regola  d’arte  è  necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano,  spetta al  giudice  di determinare  le  variazioni  da  introdurre  e  le correlative variazioni del prezzo.
Se  l’importo  delle  variazioni  supera  il   sesto  del  prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere  dal  contratto  e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.
Se le variazioni sono di  notevole  entità,  il  committente  può recedere  dal  contratto  ed  e’  tenuto  a  corrispondere  un   equo indennizzo.

Art. 1661
(Variazioni ordinate dal committente).

Il committente può apportare variazioni al  progetto,  purché  il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo  convenuto.
L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori  eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma  precedente  non  si  applica  quando  le variazioni, pur essendo  contenute  nei  limiti  suddetti,  importano notevoli modificazioni della natura  dell’opera  o  dei  quantitativi nelle  singole  categorie  di  lavori  previste  nel  contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

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E’ salvo il diritto del committente fare delle verifiche in corso d’opera per constatare che il tutto sia eseguito a regola d’arte ed in conformità del capitolato. E’ nel corso di queste verifiche che sorgono le contestazioni ed in altri casi, si evidenziano imprevisti che devono essere risolti con delle modifiche al progetto e capitolato originario.

Il diritto del committente nel fare le verifiche è scritto nell’articolo 1662 del codice:

Art. 1662
(Verifica nel corso di esecuzione dell’opera).

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei  lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione  non procede secondo le condizioni stabilite  dal  contratto  e  a  regola d’arte, il committente puo’ fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore  si  deve  conformare  a  tali  condizioni;   trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e’ risoluto, salvo  il diritto del committente al risarcimento del danno.

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Nei lavori edili di costruzione può capitare che emerga un evento imprevisto come ad esempio, una onerosità per aumenti repentini del materiale, scoprire l’esistenza di una falda idrica nella fase di scavo delle fondazioni; eventi non prevedibili e non inseriti nel capitolato. Tenendo presente che il preventivo di spesa si basa sul capitolato e quest’ultimo è la volontà espressa del committente per la conclusione ed esecuzione del contratto, nel caso di imprevisti è necessario che le parti trovino un equo accordo. Su questo tema interviene l’articolo 1664 del codice civile:

Art. 1664
(Onerosita’ o difficolta’ dell’esecuzione).

Qualora  per  effetto  di  circostanze   imprevedibili   si   siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una  diminuzione  superiori al decimo del  prezzo  complessivo  convenuto,  l’appaltatore  o  il committente possono chiedere una revisione del  prezzo  medesimo.  La revisione puo’ esser accordata solo per quella differenza che  eccede il decimo.

Se nel corso dell’opera si manifestano  difficolta’  di  esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non  previste  dalle parti,  che  rendano  notevolmente  piu’   onerosa   la   prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

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In conclusione:
Su questi argomenti sorgono i principali motivi fonte di liti giudiziarie che intasano i Tribunali; contrasti del committente con l’appaltatore che non esegue l’opera come da contratto e viceversa, il committente che ha preteso variazioni in corso d’opera tali da stravolgere l’accordo contrattuale basato sul progetto e capitolato lavori.
In conclusione, risulta importante che alla base di un contratto di appalto vi sia un progetto dettagliato che non dia possibilità di equivoci ed in particolare, chiedere all’appaltatore idonee garanzie o documenti come il D.U.R.C. per attestare la regolarità contributiva dei lavoratori.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  11 novembre 2022

 

 

 

 

 


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