Incarichi a lavoratori autonomi

 

Porte aperte anche ai lavoratori autonomi

Se appartieni a una categoria di lavoratori autonomi, prevista dall’art. 2229 del codice civile, dovresti valutare la possibilità di acquisire incarichi tramite la partecipazione ai vari bandi di gara indetti dalla Pubblica Amministrazione. Le principali norme cui fare riferimento sono contenute nel codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Bisogna aggiungere che l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha stilato alcune linee guida sul tema degli affidamenti ai lavoratori autonomi, inoltre, esistono altre norme che sono collegate al codice dei contratti pubblici come ad esempio, la legge n. 81 del 22/5/2017, la legge n. 4 del 14/1/2013 e la n. 33 del 9/4/2009.

 

Le linee guida ANAC.
L’Autorità ha affrontato con molto impegno l’interpretazione del codice dei contratti pubblici, con la pubblicazione di alcune linee guida. Queste linee guida sono disponibili gratis sul sito di ANAC e per la consultazione ti rimando al link

www.anticorruzione.it

In ogni modo, tieni presente che il disciplinare pubblicato dall’ente appaltante indica ogni dettaglio utile per la tua partecipazione. Consultare la linea ANAC è utile per avere una chiara visione dei propri doveri e diritti, tutto qui.

 

Dove trovo le notizie gratis sui bandi di gara.
Dove trovo le notizie gratis? Le fonti principali sono due, la Gazzetta Ufficiale e i vari siti ufficiali degli enti appaltanti ma in alcuni casi anche il passa parole può essere utile. Qui sotto ti indico il link della Gazzetta Ufficiale

www.gazzettaufficiale.it

nel sito a destra, digita “contratti pubblici” e nella pagina dedicata troverai i bandi di gara, quindi, seleziona i bandi di tuo interesse. In modo costante e struttura semplice, crea una banca dati di altri siti di tuo interesse, ad esempio

www.comune.pv.it

Tieni presente che in ogni sito di enti territoriali, come il comune di Pavia, esiste una sezione dedicata ai bandi di gara che in genere, è in evidenza con la dicitura “Trasparenza” o “Bandi di gara e contratti”.
Esistono anche delle società private d’informazioni che divulgano notizie sui bandi e esiti di gara ma sono a pagamento, a gratis offrono un periodo di prova che in genere è di 15 giorni e poi si paga l’abbonamento.

 

Oggetto e procedura di gara.
I documenti di gara sono numerosi ma i principali sono l’oggetto e la procedura adottata per l’aggiudicazione del contratto. Questi due elementi sono indicati nel bando pubblicato e ripresi nel disciplinare con altri dettagli.

a) oggetto.
Solo a titolo di esempio potresti leggere nel bando di gara:
“oggetto di affidamento sono i servizi di architettura, ingegneria e servizi tecnici collegati per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva e relazione geologica, volti a mitigare i dissesti idro-geologici in località ….”

b) procedura di gara.
In genere, già nel bando di gara potresti leggere:
“la gara è con procedura aperta e aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto di qualità/prezzo, come prevedono gli artt. 60, 95 e 157 del D.lgs. 50/2016.”

Già da questi elementi sei in grado di valutare la possibilità di concorrere, infatti, se le tue esperienze escludono le attività in oggetto è meglio desistere.

 

Tutela del lavoro autonomo.
Nelle gare di appalto per l’affidamento d’incarichi professionali è richiamato in modo ricorrente la legge n. 81 del 22 maggio 2017, artt. 10 e 12 che ti riporto qui di seguito nel testo integrale:

Legge 22 maggio 2017, n. 81

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” 

Art. 10
Accesso alle informazioni sul mercato servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.

1. I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali  e  le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente  più  rappresentative  sul  piano   nazionale   dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L’elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet.  Le modalità di trasmissione all’ANPAL delle convenzioni e   degli   statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative  informazioni  ai professionisti ed alle imprese che ne  facciano  richiesta, fornisce informazioni  relative  alle  procedure  per  l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito  e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l’impiego, al  fine di fornire  informazioni e supporto  ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per  il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Art. 12
Informazioni e accesso agli appalti pubblici  ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati.

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza  o  ricerca, in particolare favorendo il  loro accesso alle informazioni  relative  alle  gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all’articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale,  a  prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma  di  reti miste,  di  cui  all’articolo 3,  commi  4-ter e seguenti,  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  con  accesso  alle  relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Le professioni non organizzate.
Nelle norme che disciplinano i contratti pubblici in tema di lavoratori autonomi, si richiamano anche le disposizioni in materia di professioni non organizzate e con particolare riferimento alla legge n. 4 del 14/1/2013, artt. 4 e 5:

Legge n. 4 del 14 gennaio 2013
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Art. 4
Pubblicità delle associazioni professionali.

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni  di  cui  all’art.  3  pubblicano  nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il  consumatore,  secondo  criteri  di   trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. l rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

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Art. 5
Contenuti degli elementi informativi.

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei  ad  accertare  l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere  e  l’organo  preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato  di  qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il
settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela  degli  utenti,  tra  cui  la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di  cui all’art. 2, comma 4.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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