Modifica dei contratti di appalto

 

Gli effetti di una modifica contrattuale

Può capitare che l’ente appaltante predisponga un bando di gara, ad esempio con procedura aperta per l’affidamento di un servizio, che includa una clausola di opzione per prolungare la durata del contratto. Tenendo presente che trattandosi di una opzione, la clausola potrebbe non essere esercitata e in ogni caso, il prolungamento della durata contrattuale deve essere breve e motivata nel bando di gara. La norma cui fare riferimento è l’art. 106 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).
Se desideri partecipare ad una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, devi fare attenzione alle eventuali opzioni indicate nel bando di gara, infatti, il codice degli appalti consente agli enti pubblici di modificare i contratti durante il periodo di efficacia, art. 106 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Bando di gara.
L’opzione di modificare il termine di validità contrattuale durante il periodo di efficacia oppure altre modificare in corso d’opera, deve essere evidenziata nel bando di gara. Nel caso di omissione, tieni presente che il codice dei contratti pubblici consente all’ente appaltante di apportare modifiche e varianti in corso d’opera per motivi imputabili a un imprevisto. Si può affermare che il rischio d’impresa non si può eliminare e le eventuali modifiche richieste potrebbero essere molto onerose, per questo motivo bisogna valutare con attenzione questa eventualità e ti suggerisco di leggere il testo dell’articolo 106.

 

Articolo 106 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Il testo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22).

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 106
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste  dall’ordinamento  della  stazione appaltante  cui  il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole  di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse  possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei  prezzi  e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo    Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione  possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo  23,  comma  7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto  al  prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture  stipulati dai soggetti  aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un  cambiamento del  contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma  7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità  tra apparecchiature, servizi o  impianti  esistenti  forniti  nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente  duplicazione  dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi  le  modifiche  all’oggetto  del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche  la  sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o  provvedimenti  di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di  una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione  inequivocabile  in  conformità  alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un  altro operatore economico che soddisfi i criteri di  selezione  qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò  non implichi  altre  modifiche sostanziali al contratto  e  non sia finalizzato ad  eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice  o  l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati,  oltre  a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e’ al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del  contratto  per  i contratti di  servizi  e  forniture  sia  nei  settori  ordinari  che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto  o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua  utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e’ il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando  altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto  originariamente    In  ogni  caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi  da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta  diversa   da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori  partecipanti  alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV,  parte  I,  lettera  E,  ed  è  pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinarie e  all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di  importo  inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in  ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per  modifiche delle disposizioni di  un  contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua  efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e  c),  per  i  settori ordinari il contratto può essere modificato se  l’eventuale  aumento di prezzo non eccede  il  50  per  cento  del  valore  del  contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni  al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2,  entro  trenta giorni dal  loro    In  caso  di  mancata  o  tardiva comunicazione l’Autorità irroga  una  sanzione  amministrativa  alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per  giorno di   ritardo.
L’Autorità pubblica sulla   sezione del  sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il  progettista,  il  valore  della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la  progettazione esecutiva  e  l’esecuzione  di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri  conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera  a  causa  di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione delle regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione  delle   procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In  tal  caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più  favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può  imporre all’appaltatore l’esecuzione  alle stesse  condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far  valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata  autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo  di  appalto, concessione, concorso di progettazione, sono  efficaci  e  opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni  pubbliche  qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque  giorni  dalla  notifica  della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono  preventivamente  accettare  la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui  è stata notificata la cessione può opporre al  cessionario  tutte  le eccezioni opponibili al cedente  in  base  al  contratto  relativo  a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso  d’opera  dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario  del contratto relative a contratti  di  importo  pari  o  superiore  alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro  trenta  giorni dall’approvazione  da  parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti  di competenza.  Per i contratti  pubblici  di  importo  pari o  superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente  il dieci per cento dell’importo originario  del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle  infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente  al  progetto  esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni  dall’approvazione  da parte della stazione appaltante.  Nel caso in  cui  l’ANAC  accerti l’illegittimità della variante  in  corso  d’opera  approvata,  essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative  pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  16 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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