Norme antimafia nei contratti pubblici

 

Il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 91 del 19 aprile 2016 (S.O. n. 10) e da questa data di pubblicazione, il nuovo codice degli appalti è di fatto operativo. Sono state confermate tutte le precedenti disposizioni in tema di norme antimafia.

____________________

Nei rapporti con la pubblica amministrazione ci sono delle restrizioni che hanno lo scopo di contrastare i fenomeni corruttivi ed in particolare, i reati riconducibili a quelli di stampo mafioso.

In tutti i bandi pubblicati per le gare di appalto, il riferimento fisso a queste norme è l’art. 67 del D.lgs. 159/2011. Si tratta di una norma molto ampia, nel senso che la sua applicazione trova riscontro anche per le erogazioni di finanziamenti pubblici.

Nelle gare di appalto ed in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione è prevista una serie di dichiarazioni che l’interessato deve rilasciare, pena l’esclusione dalla gara o dal provvedimento amministrativo. Queste dichiarazioni sono rese con la forma prevista di atto notorio, così come prevede il D.P.R. 445/2000. Ogni ente allega nel bando un modulo che deve essere scaricato da internet e compilato. In genere, il fac simile della dichiarazione di atto notorio antimafia è il seguente:

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

 

Il sottoscritto  (cognome)    (nome)

nato a   (luogo)       (provincia)     il    (data di nascita)

residente in  (luogo)    (provincia)     via   (indirizzo)      N.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

 d i c h i a r a

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

                                                Il dichiarante
                                      (firma leggibile per esteso)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta dal’interessato in presenza del dipendente addetto  alla ricezione ovvero, sottoscritta ed inviata all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, a mezzo posta, con allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

_______________________________________

 * * * 

 

 

L’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Per capire la vastità di questa norma bisogna leggere il testo di legge che Vi riportiamo:

Decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011
(G.U. 226 del 28/9/2011).

”codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136.”

art. 67
effetti delle misure di prevenzione.

“1.  le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, non possono ottenere :

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessionario, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

 

Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione e determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

Nel corso del provvedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui al comma 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni e esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i di divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.

Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3.A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.”


Altri argomenti che potrebbero interessare


 

– Accesso agli atti amministrativi

– Cauzione definitiva

– Cauzione provvisoria

 


* * *

A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  16 novembre 2022

 

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *