Norme collegate alle procedure aperte

 

Nei bandi di gara con procedura aperta, di solito si richiamano le norme degli articoli 52 (commi 1 e 2), 60, 71, 95 (comma 2) del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).  L’art. 52 specifica quali sono i mezzi di comunicazione fra ente appaltante e concorrenti, l’art. 60 definisce le caratteristiche della procedura aperta, l’art. 71 è sui bandi di gara e l’art. 95 è sui criteri di aggiudicazione. Nel loro insieme, rappresentano la prassi che caratterizza una gara di appalto con procedura aperta.

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Se decidi di partecipare alle gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione, valuta il peso dell’iter burocratico e le difficoltà degli incassi. Come sopra accennato, nei bandi di gara si richiama l’applicazione di vari articoli del codice (il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016) ed è questo il problema: bisogna conoscere il contenuto dei testi richiamati.

 

Le comunicazioni fra le parti.
In pratica, tutti gli enti pubblici si sono modernizzati ed i mezzi di comunicazione si basano su delle strumentazioni informatiche, applicate alle telecomunicazioni (internet e posta elettronica), ma non è vietato usare i mezzi tradizionali del passato, se esistono delle oggettive difficoltà nell’utilizzo dell’informatica. In quest’ultimo caso, la scelta deve essere motivata e resa nota ai concorrenti nel bando di gara.

Nei bandi di gara, l’ente appaltante comunica come dovranno essere le comunicazioni; in genere, si richiamano i commi 1 e 2 dell’art. 52 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 52
Regole applicabili alle comunicazioni.

1.  Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente  codice sono eseguiti  utilizzando  mezzi  di  comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi  elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o  che  possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative  di accesso ai sensi del comma 7.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una  loro combinazione.”

 

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 La procedura utilizzata.
Nel caso di procedura aperta, la norma richiamata nel bando di gara è l’art. 60 del codice, composto da 3 commi:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 60
Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.”

 

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Bandi di gara.
Il bando di gara è alla base del principio di trasparenza degli atti amministrativi. L’ente appaltante, per evitare disguidi di varia natura, specifica nel testo del bando che la notizia è data così come prevede l’art. 71 del codice. Anche se superflua, questa indicazione è data per non offrire strumenti di polemica al soggetto economico concorrente.

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 71
Bandi di gara.

“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara.  Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi  tipo,  i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all’articolo72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34.  Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano  espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.”

 

Criteri di aggiudicazione.
Nei bandi di gara indetti dall’ente appaltante, si specifica il criterio adottato per l’aggiudicazione dell’appalto. Su questo punto bisogna fare attenzione, infatti, sulla base del criterio di aggiudicazione dovrai valutare la convenienza di partecipare alla gara ed in particolare, calcolare il giusto rapporto costo o qualità/prezzo da indicare nell’offerta in modo tale da avere un margine di profitto adeguato. La norma sui criteri di aggiudicazione è l’art. 95 del codice e nella generalità dei casi, nei bandi di gara si specifica che verranno applicati i commi 1 e 2 dell’art. 95:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.  Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo  o  del  costo,  seguendo  un  criterio  di comparazione costo/efficacia  quale  il  costo  del  ciclo  di  vita, conformemente all’articolo 96.”

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In conclusione:
la stazione appaltante può decidere di applicare altre norme, in aggiunta a quelle di cui sopra. Come ad esempio, che nella procedura si terrà conto del costo del ciclo di vita dell’opera, art. 96 del codice. In questo esempio, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare nel bando di gara i dati da indicare nell’offerta, oltre al metodo che la stazione appaltante userà nelle relative valutazioni.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  16 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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