Offerta economicamente più vantaggiosa

 

Le offerte nelle gare di appalto

Se la tua intenzione è quella di partecipare ad una gara di appalto ed essere competitivo, devi conoscere il criterio con il quale l’ente aggiudicatore valuta le offerte ricevute. In genere, nelle gare di appalto si valuta quale offerta sia la più competitiva ed economicamente più vantaggiosa. Su questo argomento dovresti leggere l’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti).  In fondo a questa pagina ti ho riportato il testo integrale del citato articolo 95 ma prima, se vuoi, possiamo analizzare insieme i punti più importanti di questa norma.
Sulla questione delle offerte economicamente più vantaggiose l’articolo 95, comma 9, del D.lgs. 50/2016, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici debbano utilizzare dei criteri utili per valutare quale delle offerte ricevute sia da tenere in considerazione.

 

Acronimo di OEPV.
Nelle gare di appalto potresti avere a che fare con l’acronimo OEPV; sta a significare Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ma proseguendo la lettura del citato articolo 95, soffermati sul comma 2; questo prevede che i criteri adottati dalla stazione appaltante devono rispettare i principi di trasparenza ed in particolare, sulla base della parità di trattamento non ci devono essere discriminazioni nel valutare le offerte ricevute.

 

Rapporto qualità/prezzo.
I giudizi sulle offerte si basano sul miglior rapporto qualità/prezzo e tenendo in considerazione l’oggetto del contratto, il criterio si accompagna al concetto del rapporto che esiste fra costo ed efficacia del bene o costo del ciclo di vita dell’opera. Altro punto sul quale ti suggerisco di dedicare attenzione è il comma 4, dell’art. 95. Questo stabilisce che in alcuni casi non si può utilizzare il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

 

Il criterio di aggiudicazione.
Nei bandi di gara devi prestare la massima attenzione sul criterio di aggiudicazione utilizzato dall’ente appaltante. Infatti, come indicato dall’art. 95 comma 5, le stazioni appaltanti che intendono procedere nell’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo devono dare adeguato avviso ai concorrenti. Tieni presente che nelle gare al ribasso con il criterio del minor prezzo, il concorrente che si aggiudica il contratto non ha un margine adeguato al rischio d’impresa e non è raro che a conti fatti sia pure in perdita.
Il criterio di valutazione, sempre nel merito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dipende anche dal settore economico di cui si sta trattando come ad esempio, i servizi di ristorazione ospedaliera o scolastica. Il comma 3 dell’articolo 95 in questione, specifica che la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere in funzione del miglior rapporto qualità/prezzo; i principali settori economici, ai sensi dell’art. 95, comma 3, sono:
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 2);
c) i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

 

Il costo basso non è l’unico elemento dell’offerta.
Se stai pensando alla voce “costo basso” come unico elemento che puoi garantire, devi leggere il comma 7; sulla base di questo comma il costo espresso nell’offerta può anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso ma in tal caso, l’ente appaltante fa in modo che la competizione avvenga sulla base di criteri qualitativi e per questo motivo, devi fare attenzione anche alla qualità e non solo al prezzo basso. Se non sei convinto, leggi l’art. 97 del codice che puoi trovare alla pagina “offerte anomale al ribasso “.

Nell’offerta che andrai a consegnare, cerca di fornire quanti più elementi utili per ottenere una buona valutazione dall’ente appaltante e su questo particolare, soffermati sul comma 6. Il comma 6 prevede che i criteri di valutazione che si deve utilizzare per definire l’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere su base oggettiva, in funzione all’oggetto dell’appalto, come ad esempio:
la qualità certificata,  particolari caratteristiche tecniche proposte, aspetti funzionali ed estetici, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela in materia ambientale, risparmi energetici.

 

Certificazione sui sistemi di qualità.
La certificazione sui sistemi di qualità ed il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) possono fare la differenza e per questo motivo, se non sei in possesso di queste certificazioni dovresti valutare la possibilità di adeguarti in tal senso. Altro elemento che viene tenuto in considerazione nel valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa riguarda la tua organizzazione come ad esempio:
qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto;
possibilità di un servizio di assistenza post-vendita; la logistica per le consegne dei beni o per l’esecuzione del servizio.

 

Cenni sui requisiti soggettivi.
In conclusione, con le indicazioni dell’art. 95 si può affermare che sono stati introdotti nuovi criteri che non si basano su di una netta separazione tra requisiti di partecipazione e rigidi criteri di valutazione oggettiva, infatti, allo stato attuale possono essere introdotti dall’ente appaltante, di volta in volta, alcuni requisiti di natura soggettiva che deve avere il concorrente. Dunque, non solo prezzo basso ma considera che i requisiti soggettivi richiesti possono avere un peso rilevante nella fase di valutazione delle offerte, se questo permette di giudicare al meglio l’affidabilità dell’offerta o consentire di nominare il concorrente che, sulla base di requisiti particolarmente meritevoli, risulta essere più affidabile.

 

Norme di legge.
A questo punto ti riporto il testo integrale dell’articolo 95 del codice appalti:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità e’ garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all’oggetto dell’appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che e’ diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  16 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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