Partecipazione plurima dei concorrenti

 

Partecipare con più offerte

Nelle gare di appalto, le disposizioni prevedono come primo requisito che i concorrenti appartengano alla categoria degli operatori economici così come indica l’art. 45 del D.lgs. 50/2016. Oltre a questo dettaglio, esistono delle restrizioni cui tutti i partecipanti alla gara devono obbedire pena l’esclusione.
E’ noto che per essere ammessi a una gara di appalto bisogna possedere i requisiti di carattere tecnico e finanziario, inoltre, non vi devono essere motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici. A parte tutto questo che è l’aspetto più evidente, esiste il divieto di partecipare a una gara di appalto con più offerte, ad esempio: partecipo con una mia offerta e poi, partecipo anche come consorziato, aderente a una A.T.I. e già che ci sono, crepi l’avarizia, anche come aderente a una rete d’impresa; con il proposito che di sicuro mi porto a casa il lavoro. Questa pratica è vietata ed è conosciuta come “partecipazione plurima dei concorrenti”.

 

Soggetti ammessi a partecipare.
Come indicato in premessa, vi è l’obbligo di concorrere nella medesima gara con una sola offerta, in forma singola o aggregata. In particolare, è vietato ai concorrenti partecipare a una gara con una propria offerta singola e contemporaneamente, nella medesima gara, partecipare anche in qualità di impresa aderente a un’associazione temporanea (A.T.I.)  o consorzio ordinario di concorrenti o un raggruppamento di imprese aderenti al contratto di rete.

Il divieto comprende anche l’eventuale partecipazione di un soggetto alla gara in più raggruppamenti d’imprese, consorzi o reti d’impresa.

Nonostante le restrizioni di cui sopra, capita che un concorrente decida di partecipare a una gara di appalto come aderente a un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti e poi, consegnare una propria offerta in forma individuale. Il luogo comune è che non ci sono controlli adeguati: i controlli esistono e il risultato è l’esclusione.

In ogni caso, è prassi che la stazione appaltante chieda ai concorrenti di consegnare, fra i vari documenti, una dichiarazione che attesta l’assenza di una partecipazione plurima, tenendo presente che la falsa dichiarazione resa alla Pubblica Amministrazione è un reato penale.

 

La partecipazione plurima.
La norma che vieta la partecipazione plurima è l’art. 48 comma 7 del codice:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori                           economici.

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

 

La dichiarazione di assenza a partecipazioni plurime.
Non esiste un modello standard per la dichiarazione attestante l’assenza di una partecipazione plurima (D.lgs. 50/2016, art. 48 comma 7), tuttavia, le stazioni appaltanti predispongono dei modelli da compilare.

In ogni modo, la dichiarazione deve essere formulata tenendo presente della situazione in cui si trova il soggetto, ad esempio:
a) soggetto che aderisce a un raggruppamento d’imprese.
Con riferimento al consorzio, associazione temporanea (A.T.I.) o rete d’imprese, il soggetto dichiara che non partecipa alla stessa gara in altra forma individuale e che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o reti d’impresa.

b) per tutti gli altri casi.
Il soggetto dichiara di partecipare alla gara solo in forma individuale.

 

Il caso dei consorzi richiamati nell’art. 48 del codice.
L’art. 48 (comma 7) del D.lgs. 50/2016, specifica che:
“I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre”.

A una prima lettura dell’art. 48 di cui sopra, si potrebbe anche affermare che l’obbligo di consegnare una dichiarazione con l’elenco dei consorziati sussista solo per il consorzio ma non è così. In particolare, bisogna fare attenzione nel caso dei consorzi perché le imprese consorziate e designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto, non possono, a loro volta a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

In merito a questi temi, correlati all’art. 48 (comma 7) in oggetto, è prassi che, nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative o d’imprese artigiane, le stazioni appaltanti chiedano di indicare se l’attività oggetto della gara sia eseguita con la propria organizzazione consortile direttamente o se vi sarà affidamento a uno o più operatori economici consorziati. Nel caso di affidamento delle attività a dei consorziati in particolare, il consorzio deve indicare il nome del consorziato esecutore il quale, a sua volta, deve avere i requisiti richiesti e in modo particolare, non ci devono essere motivi di esclusione (art. 80 D.lgs. 50/2016). Questo passaggio deve essere visto anche in funzione delle opportune verifiche in merito a una partecipazione plurima.

A questo punto, ti riporto l’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, per ogni tua valutazione:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 45
Operatori economici.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

 

Obbligo della dichiarazione e caso delle reti d’impresa.
Il divieto di partecipazioni plurime è una norma che non prevede deroghe. L’art. 48 (comma 7) del codice, richiama i consorzi circa l’obbligo di fornire una dichiarazione “per quali consorziati il consorzio concorre alla partecipazione”.

Anche se in apparenza tale obbligo non riguarderebbe altre forme associative, è prassi che tale dichiarazione sia richiesta dalla stazione appaltante a tutti i concorrenti. L’art. 45, comma 2 (lettera f) del codice riconosce le qualifica di “operatore economico” alle reti d’impresa. Per quanto compatibile, le reti d’impresa rispettano la disciplina prevista per le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.) e in termini più ampi, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.). In particolare nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore con riferimento alle attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nell’art. 48 del codice (comma 7, di cui sopra) vi è un richiamo al codice penale: “in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.” Qui di seguito ti riporto il testo:

codice penale

Art. 353
Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  17 novembre 2022

 

 

 

 

 


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