Polizze decennali postume

 

Uso delle polizze decennali postume

Le polizze decennali postume sono utilizzate nel settore delle costruzioni, sia nei contratti pubblici sia privati. Nel settore degli appalti pubblici per lavori, queste particolari polizze assicurative sono previste dall’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici). Nel settore dei contratti privati, le polizze assicurative decennali sono previste dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 122 del 20 giugno 2005, con riferimento all’art. 1669 del codice civile. La polizza decennale, che il costruttore deve consegnare all’acquirente o al committente dei lavori, ha come oggetto la copertura di eventuali danni da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. Per stipulare una polizza decennale postuma è necessario rivolgersi ad una Compagnia di Assicurazione ed il costo è a carico del costruttore.

 

Le polizze assicurative decennali nei contratti pubblici.
L’obbligatorietà delle polizze decennali postume nei contratti pubblici per lavori è prevista dall’art. 103, comma 7, comma 8, del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici)

Art. 103
(Garanzie definitive)

7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento o della distruzione totale  o  parziale  di   impianti   ed   opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora  non sussistano motivate particolari  circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è  pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed  un massimo di 5.000.000  di  euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla  data  di ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato,  una polizza indennitaria decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in  favore  del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento  della  responsabilità e  senza   che   occorrano consensi  ed  autorizzazioni  di  qualunque specie.  Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40  per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente  comma  una polizza di assicurazione della responsabilità civile per  danni  cagionati  a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato  di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di  500.000  euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.”

 

Le polizze assicurative decennali nel settore privato.
Con riferimento all’articolo 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) del codice civile, la polizza decennale postuma, copre i danni derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. L’obbligo del costruttore di stipulare e consegnare una polizza assicurativa decennale all’acquirente è previsto dall’art. 4 del D.lgs. 122/2005 e con il successivo art. 5, comma 1bis, si stabilisce che ogni clausola contrattuale contraria alla consegna di questa polizza è nulla; qui di seguito ti riporto le richiamate norme:

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 122.
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 155 del 6-7-2005.

(Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).

Art. 4. Assicurazione dell’immobile.

1). Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Art. 5. Applicabilità della disciplina.

1). La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis). L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.

 

Il codice civile.
Nel comma 4 di cui sopra è richiamato l’art. 1669 del codice civile:

CODICE CIVILE

Art. 1669
(Rovina e difetti di cose immobili)

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”.

 

Caratteristiche generali della polizza decennale.
Con il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122 è stata introdotta una normativa specifica a tutela degli acquirenti d’immobili con la quale, il costruttore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, e di consegnare la polizza all’acquirente. In questo modo, l’acquirente ha una garanzia che si ricollega all’art. 1669 del codice civile. Anche nel settore dei contratti pubblici è prevista la consegna di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, così come prevede l’art. 103, c. 7- 8, del D.lgs. 50/2016. Le caratteristiche generali della polizza decennale possono essere così sintetizzate:
– è un’assicurazione obbligatoria a tutela dell’acquirente o committente;
– garantire che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
– la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori;
– la copertura comprende i danni ai terzi derivanti da rovina.

I soggetti sono i seguenti:
– il contraente assicurato (venditore/costruttore);
– il beneficiario, che può essere l’acquirente o committente dei lavori.

Nel caso di rapporti contrattuali fra privati, secondo l’interpretazione data al D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, il contraente assicurato non deve essere inteso solo il costruttore, ma può essere anche il solo venditore che nella trattativa promette la vendita di un immobile in buono stato e la sua messa in sicurezza; Il beneficiario della polizza assicurativa è l’acquirente dell’immobile che deve essere un soggetto privato; oggetto della polizza è l’immobile e la garanzia deve essere costituita all’atto del trasferimento della proprietà e per quanto riguarda il massimale, questo deve garantire l’eventuale spesa di ricostruzione a nuovo dell’abitazione nel caso di evento.

Molto simili sono le regole in merito di polizza decennale per i contratti pubblici, appalto per lavori, così come prevedono le norme dell’art. 103 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016; in questi casi, in genere, è l’ente appaltante che indica al costruttore quali devono essere le coperture assicurative minime della polizza decennale.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  17 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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