Rating di legalità

 

Cos’è il rating di legalità

Se stai decidendo di partecipare a una gara di appalto ma non ti è chiara la differenza fra rating di impresa e rating di legalità, dedica 10 minuti per leggere questa “pillola di informazioni”.
Il rating di legalità si affianca al rating di impresa ma i due sistemi hanno funzioni diverse e diversi sono gli enti preposti al loro mantenimento.
Esistono due sistemi di rating gestiti da enti governativi:
– il rating di legalità è disciplinato dal decreto legge n. 1 del 24/1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/3/2012 e l’ente cui fa riferimento è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.);
– il rating di impresa è stato previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e l’ente che mantiene questo sistema è l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

 

Sui sistemi di rating.
L’idea base dei due sistemi, il rating di legalità e di impresa, è di offrire uno strumento di valutazione ad uso degli operatori pubblici nelle varie fasi di aggiudicazione di appalti e concessioni o per la concessione di finanziamenti con fondi pubblici. Nel settore bancario e della finanza in genere, con il termine di rating si intende un giudizio di affidabilità che si assegna ad un soggetto e questo giudizio si basa su numerosi elementi come ad esempio, la situazione politica-amministrativa di uno Stato che determina la possibilità di far fede agli impegni assunti con l’emissione di titoli di debito pubblico.

A) Rating di impresa.
Nel caso di rating di impresa, si tratta di un sistema che valuta l’operatore economico con delle “penalità e premialità”, utile per la qualificazione dell’impresa nel settore dei contratti di appalti e concessioni con la pubblica amministrazione; è l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che gestisce la banca dati per il rating di impresa, con una certificazione sui soggetti, ad uso delle società SOA e degli enti pubblici. La norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016. Fra l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che gestisce il rating di impresa e l’Autorità garante del mercato e della concorrenza che gestisce il rating di legalità, esiste un vincolo di collaborazione e la norma cui fare riferimento è l’art. 213, comma. 7, del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 213
Autorità Nazionale Anticorruzione.

7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10;”


B) Rating di legalità.

Il rating di legalità esiste dal 2012 e la norma cui fare riferimento è il decreto legge n. 1 del 24/1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 24/3/2012.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha adottato un suo regolamento con la delibera 24075 del 14 novembre 2012. Nel 2014 è stato promulgano il regolamento che disciplina i modi di applicazione del rating di legalità, nei casi di finanziamento pubblico ed accesso al credito bancario, con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto è il n. 57 del 20 febbraio 2014.
Il rating di legalità è gestito in modo autonomo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM):
– scopo del rating di legalità è valutare la moralità, quindi, l’affidabilità di ogni operatore economico, con un fatturato minimo di due milioni di euro, che sottopone una domanda per ottenere un finanziamento con fondo pubblico;
– anche le banche possono consultare le informazioni sui vari soggetti presenti nella banca dati dell’Autorità.

C) Dal codice dei contratti pubblici.
Fra le due autorità governative ANAC e AGCM esiste una collaborazione sancita dall’art. 83, comma 10, del decreto legislativo 50/2016:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 83
Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.”

 


Richiami normativi sul rating di legalità.

Le norme base cui fare riferimento per il rating di legalità è il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 ed in particolare, l’articolo 5-ter ed il regolamento dell’Autorità.

A) decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, articolo 5-ter:

Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”

note:
– il provvedimento è entrato in vigore il 24/01/2012, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, suppl. ordinario n. 19 del 24/1/2012;
– il decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 24/03/2012.

Art. 5-ter
Rating di legalità delle imprese.

1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.”

 

B) il regolamento dell’Autorità AGCM.
Il riferimento per la procedura di assegnazione del rating di legalità è il regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato:
la delibera AGCM n. 24075 del 14 novembre 2012.
Questa delibera, la 24075 del 14 novembre 2012, è stata modificata più volte nel corso del tempo e l’ultima delibera di modifica è la n. 26166 del 13 luglio 2016. Per avere la copia aggiornata del regolamento in questione, ti suggerisco di consultare il sito dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e per agevolare la tua ricerca.

 

Conclusione.
1) Il rating di legalità si utilizza per valutare i soggetti che domandano un finanziamento con fondi pubblici o per accedere al credito bancario e questa banca dati è mantenuta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2) Il rating di impresa si utilizza per qualificare le imprese nelle gare di appalto e concessioni e la banca dati è mantenuta dall’ANAC
3) Le due Autorità collaborano per la rilevazione dei dati.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  21 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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