Referenze bancarie per gare di appalto

 

Se sono richieste le referenze bancarie

L’ente appaltante può chiedere, nel disciplinare di gara, che nella parte riguardante la documentazione da inserire nella busta dell’offerta siano allegate delle “idonee referenze bancarie”, quale requisito di capacità economica e finanziaria. Tramite questo documento, un istituto bancario (o intermediario autorizzato) comunica notizie riservate in merito al rapporto contrattuale da lui tenuto con il soggetto richiedente la referenza:
– il richiedente è cliente del medesimo istituto bancario o intermediario;
– la referenza è consegnata al richiedente che a sua volta la consegna all’ente appaltante, insieme all’offerta;
– gli intermediari autorizzati sono gli operatori finanziari disciplinati dal decreto legislativo 385/93.

 

Difficoltà che bisogna affrontare.
Nella generalità dei casi, il concorrente ha l’onere di consegnare due referenze bancarie e questo accade, come prassi, se l’importo base della gara di appalto o concessione non supera 150.000 euro.
Di fronte a questa richiesta, capita che si debba risolvere un problema: il direttore di banca temporeggia e la scadenza della gara è vicina.
Infatti, non tutti i direttori delle filiali di banca sono disponibili a redigere le referenze, per motivi di prudenza, poiché l’ente appaltante considera questa comunicazione come una garanzia di solvibilità. In questo caso, la domanda che ci si pone è: “Posso sostituire almeno una delle due lettere di referenze bancarie con una copia degli ultimi 3 bilanci della società?”

 

Fac-simile della lettera di referenze bancarie.
In buona sostanza, quali sono i contenuti di una referenza bancaria? In linee generali, sono notizie che si riferiscono al rapporto clientelare con un istituto di credito. Qui di seguito ti riporto il fac-simile di una lettera di referenze bancarie. Tieni presente che non esiste un formulario ed ogni istituto bancario può disporre liberamente di un suo particolare testo. In ogni caso, la lettera di referenze deve essere compilata su carta intestata dell’istituto bancario:

 


carta intestata dell’istituto bancario


 

Luogo e data

Spett.le
(ente appaltante)
(indirizzo ente appaltante)

Oggetto: lettera di referenze bancarie per la gara di appalto ……….. (riferimenti del bando pubblicato).

Su richiesta di (nome della persona richiedente), legale rappresentante della società …….. (o titolare della ditta individuale/persona fisica), con sede legale in (comune, indirizzo), partita I.V.A …………………….,

vi comunichiamo che

– si tratta di soggetto nostro cliente con il quale, fino ad oggi, abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità;

– si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto che dispone di adeguati requisiti di solvibilità e per quanto di nostra conoscenza, ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere gli impegni contrattuali derivanti dal bando di gara ………………………… (riferimento pubblicato dall’ente appaltante) dell’importo di euro ……………………….

Vi chiediamo di fare uso strettamente riservato delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti.

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

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Referenza bancaria e attestazione SOA.
Come accennato, l’ente appaltante può chiedere che siano fornite delle “idonee referenze bancarie” per provare la capacità economico-finanziaria; in questo modo, l’estensore del disciplinare richiama l’art. 86 sui “mezzi di prova” e relativo allegato XVII sui “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Bisogna precisare che la referenza bancaria non può sostituire l’attestazione SOA rilasciata da una società autorizzata e più esattamente, l’istituto bancario (o intermediario autorizzato) si limita ad una comunicazione sulla qualità dei rapporti, la correttezza, la puntualità nell’adempiere gli impegni con l’istituto, assenza di situazioni critiche o d’insolvenza, limitatamente desumibili dai movimenti bancari e niente di più (Consiglio di Stato, sez. III, 27.06.2017 n. 3134; sez. IV, n. 854/2016; sez. V, n. 1168/2015 e n. 108/2016.).

L’attestazione SOA, rilasciata da società autorizzate, è il risultato di un’approfondita e complessa analisi sul patrimonio aziendale presso la sede del soggetto-concorrente, quindi, si controllano i rapporti bancari, eventuali protesti, regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi, puntuale pagamento delle imposte dovute, esistenza di beni immobili, attrezzature e poi ancora, verifiche sui soci e sul direttore, esistenza di personale qualificato.

La referenza bancaria, in sostanza è una “comunicazione riservata” che si presume affidabile per valutare il requisito di capacità economica e finanziaria.
Alla base di questo documento, si presuppone che prima di concedere un finanziamento, la banca valuta l’affidabilità del soggetto tramite informazioni commerciali, il regolare rispetto contrattuale di conto corrente e consistenza patrimoniale in garanzia.

 

Quesito autorizzativo da porre all’ente appaltante.
Se l’ente appaltante chiede di consegnare due lettere di referenze bancarie e da parte tua ci sono dei problemi, devi contattare il responsabile del procedimento per chiedere di essere autorizzato nel consegnare altro documento sostitutivo. Ti suggerisco di porre un quesito del tipo:

“ai sensi dell’art. 86 comma 4, del D.lgs. 50/2016, posso sostituire una referenza bancaria con una copia degli ultimi 3 bilanci della società?”

Ci sono alcuni dettagli che devi considerare:
– la tua richiesta deve essere motivata;
– posto il quesito all’ente appaltante, devi aspettare una risposta;
– l’ente appaltante potrebbe insistere sulla necessità di referenze bancarie.

Tieni presente che ai sensi del citato art. 86 (comma 4) D.lgs. 50/2016, è vero che hai la possibilità di “provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento” ma il documento che intendi consegnare, in alternativa alla referenza bancaria, deve essere “considerato idoneo dalla stazione appaltante.”, dunque, l’ultima parola spetta all’ente appaltante.

 

Alternativa alle referenze bancarie.
Come indicato nella parte introduttiva, poniamo il caso che siano chieste 2 lettere di referenze bancarie da consegnare insieme all’offerta, in questo caso esistono buone possibilità che l’ente appaltante dia il benestare a produrre un’altro documento, in sostituzione di una delle 2 referenze bancarie. In ogni caso, l’eventuale documento sostitutivo deve essere idoneo nel provare la capacità economica e finanziaria dell’azienda, come ad esempio gli ultimi tre bilanci depositati, se la tua azienda è una società di capitale. La situazione si complica se si tratta di una ditta individuale o società di persone, per il motivo che il bilancio deve essere certificato.
La giurisprudenza concorda nel dire che la presentazione di due referenze bancarie non può essere giudicato come un requisito “rigido”, poiché sussiste la necessità di contemperare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto. Questo significa che sussiste la necessità di prevedere soluzioni alternative, altrettanto valide, nel rispetto di quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, 22.11.2013 n. 5542; TAR Reggio Calabria, 06.06.2014 n. 236; TAR Palermo, 27.12.2016 n. 3134).

 

I poteri discrezionali dell’ente appaltante.
Con il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, sono stati rafforzati i poteri discrezionali dell’ente appaltante con i quali, è possibile chiedere ai concorrenti determinati requisiti e stabilire criteri più severi in merito alla capacità economica e finanziaria. Le norme e le interpretazioni da parte della magistratura (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3105 del 26.06.2017) sono orientate nel dire che il potere discrezionale non deve violare il principio di proporzionalità e ragionevolezza in funzione dell’oggetto contrattuale, quindi, le referenze bancarie possono essere chieste ma in ogni caso, non possono essere considerate come una garanzia assoluta di solvibilità o di affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di gara.

 

Sentenze del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, sez. III , dep. 2/3/2017, si è pronunciato in merito ad una controversia che aveva per oggetto l’applicazione dell’art. 41 del precedente codice dei contratti pubblici (il D.lgs. 163/20016). Pur essendo riferita al vecchio codice, questa sentenza, sulla base dei principi enunciati, è applicabile alle norme attuali; qui di seguito di riporto la parte saliente:

“negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Correttamente, il primo giudice ha rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza l’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l´istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti (Cons. Stato Sez. III, 17-12-2015, n. 5704; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 23/2/2015 n. 858; id., sez. V, 27/05/2014 n. 2728; id., sez. V, 23/06/2008); e che tali referenze, con i contenuti fissati dalla lex specialis, hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è ragionevole che un’amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede (Cons. Stato, sez. V, 07/07/2015 n. 3346; analogamente Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959; Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2728).”

 

Articolo 86, comma 4, del decreto legislativo 50/2016.
Qui sotto ti riporto il testo del citato art. 86, comma 4 del decreto legislativo 50/2016 :

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 86
(Mezzi di prova)

“4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”

 

Allegato XVII del D.lgs. 50/2016.
Nell’art, 86, comma 4, si cita l’allegato XVII, sui “mezzi di prova dei criteri di selezione”, parte I in merito alla capacità economica e finanziaria. Qui sotto ti riporto il testo:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Allegato XVII
(Mezzi di prova dei criteri di selezione)
Parte I: Capacità economica e finanziaria.

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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