Requisiti appalti rating di impresa

 

Requisiti che le imprese devono gestire

Se stai decidendo di partecipare a una gara di appalto, devi fare una autovalutazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale per evitare di incorrere nei motivi di esclusione. Fra i requisiti, una novità è il rating di impresa e la norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del decreto legislativo 50 del 18/4/2016. L’ente che cura e mantiene il sistema del rating di impresa è l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

 

Rating di impresa e rating di legalità.
Il rating di impresa si affianca al rating di legalità ma i due sistemi svolgono funzioni diverse e diversi sono gli enti preposti al loro mantenimento:
– il rating di impresa è previsto dall’art. 83 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. L’ente che cura e mantiene il sistema del rating di impresa è l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.). Questo rating trova applicazione nei contratti pubblici per appalti e concessioni;
– il rating di legalità è disciplinato dal decreto legge n. 1 del 24/1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/3/2012. L’ente che raccoglie le informazioni, che valuta i soggetti e mantiene il sistema, è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.). Questo rating trova applicazione nelle pratiche per il finanziamento erogato con fondi pubblici o per l’acceso al credito bancario.
Rating di impresa, rating di legalità, si può essere indotti a confondere questi due sistemi ma nella realtà sono autonomi, pur essendoci un vincolo di collaborazione fra l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e l’Autorità garante del mercato e della concorrenza (A.G.C.M.). Il vincolo di collaborazione fra i due enti sorge dall’art. 213, comma. 7, del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 213
Autorità Nazionale Anticorruzione.

7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10;”

 

Rating di impresa.
Con una breve parentesi, bisogna precisare che il requisito base per chiedere il rating di legalità è di avere un fatturato minimo di 2.000.000 di euro. La questione del fatturato minimo è una barriera per tutte le micro imprese che non raggiungono tale cifra, inoltre, il rating di legalità è su base volontaria.
Detto questo, il rating di impresa vuole essere uno strumento obbligatorio esteso a tutti gli operatori economici, compreso le micro imprese che non hanno un fatturato milionario, che instaurano rapporti contrattuali per appalti e concessioni con la pubblica amministrazione. Il rating di impresa è un sistema che si basa su “penalità e premialità” e la valutazione è utile per la qualificazione dell’impresa. Per consentire la formulazione del rating di impresa, l’Autorità nazionale anticorruzione gestisce direttamente la raccolta e manutenzione di tutta la massa di informazioni in una banca dati; è prevista una certificazione sui soggetti, ad uso delle società SOA e degli enti pubblici.
La norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 83
Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.”

 

Società di ingegneria.
Anche le società di ingegneria sono sottoposte al rating di impresa. Per quanto riguarda i requisiti speciali che devono avere le società per i servizi di architettura e ingegneria, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017, il decreto 263 del 2 dicembre 2016 con il quale, si disciplina il criterio per garantire la presenza di giovani laureati professionisti nei concorsi di progettazione e idee.

 

Requisiti degli appalti.
Il rating d’impresa (art. 84, comma 4.d) è uno degli elementi di qualificazione che si affianca ai requisiti di moralità (art. 80), alla capacità economica e tecnica (art. 83) e la certificazione di qualità. La norma cui mi riferisco è l’art. 84, comma 1 e 4, del codice appalti. Nel comma 1 che segue, sono richiamate in modo implicito le società organismi di attestazione (S.O.A.) quali enti preposti nella verifica del certificato del rating di impresa (comma 4, lettera d).

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Comma 1:
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.”

Comma 4:
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.”

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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