Requisiti per lavori fino a 150.000 euro

 

In linee generali

Nelle gare di appalto per lavori con importo non superiore a 150.000 euro, l’ente appaltante chiede ai concorrenti la dimostrazione dei requisiti così come indica il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, art. 90. Prima di proseguire, bisogna precisare che il D.P.R. 207/2010 è il regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, il vecchio “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

 

Requisiti per lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro.
Il D.lgs. 163/2006, accennato in premessa, è stato abrogato e sostituito dal D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, il vigente “codice dei contratti pubblici”.
In questa fase di riforma una parte del D.P.R. 207/2010, il regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006, è rimasta in vigore in attesa di nuove disposizioni. Infatti, il D.lgs. 50/2016 ha disposto (con l’art. 217, comma 1, lettera u) che l’articolo 90 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore delle future norme attuative del D.Lgs. 50/2016. In attesa di questi futuri atti, il citato articolo 90 è ancora vigente:

Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Art. 90
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

Dimostrazione dei requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010.
Analizzeremo la questione con un esempio che nel concreto può esistere:
– ipotizziamo di partecipare a una gara di appalto lavori con un importo base di 60.000 euro;
– oggetto dei lavori è la ristrutturazione di un edificio comunale;
– questi lavori rientrano nella categoria OG1 delle Opere Generali;
– con riferimento al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 90, l’ente appaltante chiede la dimostrazione dei requisiti.

1) La categoria OG1:
l’elenco completo delle varie categorie è contenuto nell’allegato A del DPR 207/2010 e la categoria OG1 comprende:

Categorie Opere Generali

OG 1
edifici civili e industriali.

“Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.”

2) Attività svolta negli ultimi 5 anni:
proseguendo nell’esempio, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, l’ente appaltante chiede ai concorrenti la dimostrazione dell’attività svolta negli ultimi 5 anni:

a) lavori già eseguiti:
-elenco dei lavori per la categoria OG1 con i certificati di esecuzione;

b) costo del personale:
– copia dei bilanci o altri documenti che certificano il costo;

c) attrezzatura:
– elenco documentato con la copia del libro dei beni ammortizzabili.

Anche se non sembra, la procedura è complessa e per questo motivo, i punti a), b), c) di cui sopra sono evidenziati in tre parti.

___________

PRIMA PARTE – a) lavori già eseguiti

Delibera ANAC 24 del 2013 sui certificati esecuzione lavori:

non è raro che il concorrente pur avendo eseguito lavori per enti pubblici, i relativi “Certificati di Esecuzione Lavori” (CEL) non siano in suo possesso.
In questi casi i certificati sono reperibili nella banca dati del sito ANAC, per il motivo che gli enti appaltanti trasmettono la documentazione inerente alla gara di appalto direttamente all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
Per la formazione e l’aggiornamento della predetta banca dati, esiste una procedura informatica regolamentata da delibere e guide ANAC che gli enti pubblici sono tenuti a seguire. Nel merito dei “certificati esecuzione lavori” (CEL) esiste una delibera ANAC, la n. 24 del 23 maggio 2013:

Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013

“Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”.

Il Consiglio
(omissis parte introduttiva)

Delibera

Art. 1. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), del Regolamento.

Art. 2. La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a tale scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio. L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.

Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.

Art. 5. Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

Art. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.”

Certificati di esecuzione lavori:

il concorrente che partecipa a una gara di appalto deve predisporre un dettagliato elenco dei lavori eseguiti, con i riferimenti utili per identificare i rapporti contrattuali e con il numero di protocollo dei certificati inviati al casellario ANAC; a questo elenco si devono allegare le certificazioni di esecuzione lavori (CEL).

L’articolo 1 della delibera ANAC n. 24 del 23 maggio 2013 indica cosa deve fare l’impresa esecutrice dei lavori per ottenere il “certificato esecuzione lavori” (CEL) mentre l’articolo 2 riguarda l’ente appaltante, in merito al rilascio della certificazione lavori e le modalità telematiche previste.
Per quanto riguarda la tempistica per il rilascio del CEL (certificato esecuzione lavori), l’articolo 2 della delibera ANAC indica che “L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.”

Nel merito degli aggiornamenti, l’ente appaltante con procedura telematica ha l’onere di registrare nel casellario informatico dell’Agenzia Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il “certificato esecuzione lavori” riguardante l’intervento oggetto di appalto. L’iter burocratico è stato rivisto per il motivo che il previgente articolo 8 del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato e sostituito dalle linee guida di ANAC ma la tempistica non è mutata.

L’impresa esecutrice dei lavori, quindi, in funzione di prossime gare alle quali intende partecipare, per dimostrare di aver eseguito lavori analoghi negli ultimi 5 anni, deve chiedere alle stazioni appaltanti copia del certificato CEL o il numero di protocollo per l’inserimento dati nel predetto casellario ANAC. Altra documentazione utile ma non sostituiva del CEL è il “certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori”.

In mancanza del citato CEL ma se in alternativa l’impresa ha il numero di protocollo dei certificati inviati, bisogna contattare il responsabile unico del procedimento della gara di appalto per chiedere se è sufficiente indicare nell’elenco dei lavori eseguiti:
– i numeri di protocollo dei certificati CEL inviati al casellario ANAC;
– certificati di “ultimazione e regolare esecuzione dei lavori”.

___________

SECONDA PARTE – b) costo del personale

Dettagli sui costi:
il citato regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, articolo 90, sui requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, al comma 1, lettera b), dice che:
“b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);”

 

Dimostrazione dei costi del personale:
tenendo presente delle condizioni poste dal D.P.R. 207/2010, art. 90, comma 1, lettera b), bisogna predisporre una dichiarazione nella quale, si specificano i costi del personale con evidenza di ciascun anno preso in considerazione. Nella predetta dichiarazione bisogna allegare:

a) modello INPS DM10.
L’impresa può fornire la prova del costo del personale consegnando copia del modello INPS DM10. Il predetto modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per dichiarare all’Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti; in questo modello sono evidenziati i contributi dovuti, gli eventuali conguagli di prestazioni anticipate per conto dell’Inps, le agevolazioni e sgravi; i versamenti dei contributi devono corrispondere ai dati dichiarati nel modello DM10 ed effettuati con il modello F24, lo stesso con il quale si pagano le imposte al Fisco.

b) copia dei bilanci.
A condizione che siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi, in alternativa al modello INPS DM10 può essere consegnato copia del bilancio.

c) fotocopie autenticate conformi all’originale.
In alcuni casi l’ente appaltante chiede che le fotocopie siano autenticate conformi all’originale; per evitare problemi bisogna chiedere al responsabile unico della procedura se le fotocopie dei documenti, modelli INPS DM10 e bilanci allegati alle dichiarazioni, devono essere autenticati.

TERZA PARTE – c) attrezzatura

Dimostrazione delle attrezzature:
bisogna predisporre un elenco dettagliato di tutte le attrezzature con una dichiarazione autenticata del legale rappresentante.
In genere è sufficiente allegare una copia autenticata del registro beni ammortizzabili e dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell’impresa.

Si ricorda che nelle dichiarazioni, del legale rappresentante o dal titolare nel caso di ditta individuale, bisogna allegare una copia della carta d’identità e le sottoscrizioni devono essere autenticate.

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


– Cauzione provvisoria

– Requisiti tecnici e professionali

 


* * *

A cura della redazione.
Responsabile sito web: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2022

 

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *