Risoluzione appalti pubblici

 

La risoluzione di un rapporto contrattuale

La risoluzione di un rapporto contrattuale avente oggetto lavori, è un provvedimento che si usa quando l’appaltatore è inadempiente. Le stazioni appaltanti possono invocare l’applicazione della norma che disciplina la risoluzione entro il periodo di efficacia del contratto siglato con l’appaltatore e la norma cui fare riferimento, è l’art. 108 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).
L’ente appaltante provvede alla risoluzione del contratto per affrontare una situazione critica come ad esempio, se nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni non veritiere o se, ad esempio, dovessero risultare delle sentenze di condanna, passata in giudicato, per i reati di sfruttamento del lavoro minorile, reati di mafia, evasione fiscale; in linee generali, se dopo aver stipulato il contratto dovesse risultare l’esistenza di un motivo di esclusione che non poteva essere evidenziato prima dell’aggiudicazione, l’ente appaltante procede con la risoluzione. I motivi di esclusione sono quelli dell’art. 80 del codice appalti. Nella realtà, la risoluzione del contratto può essere applicata anche nel caso di gravi inadempienze da parte dell’appaltatore.

 

Il verbale delle irregolarità.
Il direttore dei lavori ha il compito di verificare il rispetto dei tempi di esecuzione delle varie attività, così come indicato nel progetto esecutivo. In questa attività possono emergere situazioni che richiedono correttivi e nel caso di irregolarità, queste devono essere verbalizzate dal direttore dei lavori. Il predetto verbale deve riportare tutti gli elementi utili per la stima dei lavori eseguiti in modo regolare, con gli importi che possono essere riconosciuti all’appaltatore; in questo documento devono essere evidenziati gli elementi della contestazione e relativi addebiti all’appaltatore; all’appaltatore, oggetto di contestazione da parte del direttore dei lavori, si assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni:
il verbale e le controdeduzioni sono vagliati dal responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

 

Lodi arbitrali, sentenze TAR e provvedimenti ANAC.
Qui sotto ti ho riportato le massime di alcuni lodi arbitrali, sentenze TAR e provvedimenti dell’agenzia anticorruzione (fonte: ANAC).

Pur essendo antecedenti al decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, i principi enunciati trovano ancora oggi applicazione.

LODI ARBITRALI.

Lodi arbitrali Roma – Lodo 08/10/2013 n. 69/2013
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1

“Lasciare protrarre una sospensione dei lavori – quand’anche legittimamente disposta – senza compiere alcuna concreta attività finalizzata alla tempestiva ripresa, è fonte di responsabilità per la Committenza e legittima l’impresa non soltanto a chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, ma anche il ripianamento dei danni subiti. In questo caso, l’esercizio della facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto ed il risarcimento del danno non è direttamente collegabile alla sospensione, bensì al suo illegittimo protrarsi, senza che l’appaltatore abbia per questo l’onere della preventiva apposizione di riserva (Cass. 1217/2000).”

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Lodi arbitrali Roma – Lodo 24/07/2009 n. 115/2009
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1

“La disciplina del procedimento di risoluzione per inadempimento la norma prevede che su indicazione del responsabile il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti all’appaltatore ed assegni un termine per le repliche non inferiore a quindici giorni. Su proposta del responsabile, la stazione appaltante acquisiste e valutate negativamente le controdeduzioni dell’appaltatore ovvero in assenza di controdeduzioni nel termine stabilito dispone la risoluzione. Analogo procedimento è previsto nel caso di specifico ritardo imputabile nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma. In ogni caso l’assegnazione del termine è atto recettizio ed infatti il termine de quo decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione. Alla scadenza del termine segue la verifica in contraddittorio con l’appaltatore. Successivamente la stazione appaltante può deliberare la risoluzione. Tale decisione pertanto presuppone una proposta irrevocabile del RUP al quale spetta il vaglio della gravità dell’inadempimento, del perdurare del ritardo della fondatezza delle controdeduzioni dell’appaltatore a seguito delle contestazioni degli addebiti. Tale procedimento si avvicina a quello previsto dagli artt. 1454 e 1457 del c.c., differenziandosi, oltre che per una maggiore garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, per la valutazione discrezionale che permane in capo al contraente pubblico anche in seguito alla diffida. Mentre infatti gli ordinari strumenti civilistici prevedono che il contratto è risolto di diritto, la disposizione in materia di OO.PP. fa comunque salva la decisione dell’amministrazione di mantenere in vita il contratto di appalto al fine esclusivo della tempestiva ed economica realizzazione dell’opera pubblica.”

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Lodi arbitrali Roma – Lodo 14/08/2007 n. 124/07
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1

“La stazione appaltante che consenta all’impresa di lavorare dopo la scadenza del termine fissato per l’esecuzione dell’appalto senza attivare, in conseguenza del superamento di tale termine, la procedura prevista dalla legge per la risoluzione del contratto non può più risolvere ex post il contratto, con riferimento al ritardo relativo alle opere già eseguite.”

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Lodi arbitrali Roma – Lodo 02/02/2009 n. 17/2009
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1

“Sussistono i presupposti per poter procedere alla risoluzione del contratto di appalto con colpa della stazione appaltante laddove ricorrano i seguenti motivi: mancata cooperazione della s.a. che venendo meno al proprio obbligo contrattuale di porre tempestivo e risolutivo rimedio agli impedimenti che non avevano consentito regolare prosecuzione dei lavori progettuali, non aveva garantito la possibilità all’impresa la possibilità di compiere i lavori nei modi nei tempi stabiliti; il ungo periodo di inattività del cantiere avvenuto a seguito di un ordine di sospensione dei lavori che si era illegittimamente protratta oltre ogni ragionevole lasso di tempo addirittura superiore alla durata contrattuale e di un ingiustificata inerzia della p.a. nell’intraprendere le iniziative e gli opportuni provvedimenti atti a rimediare alla situazione di fermo operativo. La legittimità della risoluzione in un caso siffatto deriva dalla considerazione che il rischio delle difficoltà dell’opus che fa capo all’appaltatore non può dipendere dal fatto dell’amministrazione.”

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Lodi arbitrali Roma – Lodo 14/12/2007 n. 160/07
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1

“Tra le obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto vi è quella gravante sulla parte committente di assicurare all’appaltatore fin dall’inizio del rapporto e per tutta la durata di questo la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli così che l’inadempimento di tale obbligo è ben suscettibile di assumere valenza ai sensi degli artt. 1453 ss cc.”

SENTENZE  TAR

TAR Bari, Sezione III – Sentenza 04/06/2008 n. 1388
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1

“La clausola risolutiva espressa deve comunque essere fatta valere dalla parte interessata, che può sempre ritenere preferibile il mantenimento in vita del contratto per molteplici ragioni: la risoluzione del contratto per inadempimento non opera quindi automaticamente neppure quando gli inadempimenti siano specificamente previsti in contratto come idonei a cagionare la risoluzione. Trattasi di principi generali che non subiscono deroga neppure quando venga in considerazione l’esecuzione di un contratto stipulato con una pubblica amministrazione, la quale mantiene la facoltà di decidere se valersi o meno delle cause di risoluzione.”

Provvedimenti ANAC
ANAC: Deliberazione n. 99 Adunanza del 21 novembre 2012
Fascicolo n. 1925/2012

“In caso di risoluzione contrattuale l’impresa non aggiudicataria, non può mai confidare nel subentro automatico nel contratto, l’eventuale risoluzione infatti implica l’apertura di una nuova fase di evidenza pubblica per la scelta del contraente.”

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ANAC: Determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010

“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull’applicazione dell’art. 135, comma 1-bis, del D.lgs. 163/2006.” (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17 agosto 2010 n. 191).

“Le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell’art. 135, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell’Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto.”

 

Codice degli appalti, articolo 108.
Qui sotto ti riporto il testo dell’art. 108 del codice appalti:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 108
Risoluzione.

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore e’ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 93, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2022

 

 

 

 


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