Servizi esclusi dal codice contratti pubblici

 

Casi particolari da evidenziare

Il codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 50/2016, prevede delle eccezioni per alcuni tipi di servizi e la norma cui fare riferimento è l’art. 17 “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”.
Il predetto art. 17 è un elenco di servizi esclusi dal D.lgs. 50/2016 e fra questi, un caso che può far intendere il significato di “esclusione”, è il servizio legale. Nel caso in esempio, l’art. 17 prevede che “le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi” per i servizi legali, tuttavia, in alcuni casi previsti dall’allegato IX ci possono essere delle eccezioni e questa situazione ha complicato l’interpretazione della norma. Su questo argomento è intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con la Linea guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. In questa pagina faremo ampio riferimento al servizio legale, nell’ambito dell’art. 17, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

 

Esclusioni tipiche.
Come indicato in premessa, esistono alcuni servizi che non rientrano nella disciplina del codice dei contratti pubblici e questa situazione ha creato delle difficoltà anche, e soprattutto, agli operatori economici, per la complessità delle norme che rende difficile una chiara interpretazione. Tanto è vero che l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) si è occupata dei servizi legali e la norma cui fare riferimento è l’art. 17 comma 1 (lettera d):

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 17
Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

 

Affidamento di contratti pubblici esclusi.
Nel merito dell’articolo 17 del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, è salvo il principio generale indicato dall’art. 4 del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 4
Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi.

1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

 

Linea guida n. 12 del 24 ottobre 2018.
Come sopra indicato, sulla questione dei “servizi legali” in oggetto, l’ANAC ha pubblicato la linea guida n. 12 del 24 ottobre 2018 della quale, trascrivo una parte dell’introduzione:

dalla linea guida ANAC n. 12 del 24/10/2018.

“A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l’Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.
Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc
costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi). Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici”.

 

I servizi legali esclusi e le eccezioni dell’allegato IX.
Per quanto riguarda i servizi legali esclusi dal codice dei contratti pubblici, esistono dei casi che potremmo definire, in modo improprio, come delle eccezioni e vediamo quali:

A) orientamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Nella guida n. 12 di cui sopra, con riferimento al D.lgs. 50/2016, ANAC cita l’importanza dell’allegato IX il quale, si collega agli articoli 140, 142, 143, 144.
Il titolo dell’allegato IX è “Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144” e già questo elimina ogni eventuale dubbio sul fine, indicare quali servizi rientrano nelle norme indicate nel titolo, infatti, si tratta di un elenco di servizi identificati dal loro codice internazionale CPV. Il codice CPV è l’acronimo inglese di Common Procurement Vocabulary, da noi, in Italia, è tradotto come il “vocabolario comune per gli appalti”. Ogni prodotto, lavorazione o servizio ha un suo codice numerico CPV, che di regola è indicato nei bandi o nei documenti di gara. Nei servizi legali, presi come esempio sul tema dell’art. 17 del codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha pubblicato la linea guida n. 12 del 24/10/2018, molto dettagliata che fornisce una chiara visione d’insieme. Di particolare interesse è il punto n. 2 che illustra le eccezioni collegate al citato allegato IX.

Dalla linea guida ANAC n. 12 del 24/10/2018

2. I servizi legali di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici.

2.1 – Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

2.2 – Ai sensi dell’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati nell’Allegato IX è di € 750.000 nei settori ordinari e di €. 1.000.000 nei settori speciali.

2.3 – Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici, sia appalti di servizi legali di cui all’Allegato IX del medesimo Codice dei contratti pubblici, si applica l’articolo 28, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

 

B) quando l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto.

Alcuni affidamenti rientrano nell’allegato IX e devono essere gestiti nel campo degli appalti servizi. Infatti, nella linea guida n. 12/2018 di cui sopra, ANAC ha richiamato il caso dell’art. 140 e relativo allegato IX del codice, il D.lgs. 50/2016. In sostanza, se un servizio legale è indicato nell’allegato IX, per esclusione non rientra nel citato art. 17 (comma 1, lettera d) e questo significa che tutti i servizi non elencati nell’art. 17 (comma 1, lettera d), seguono il percorso degli appalti come ad esempio, consulenze non collegate ad una lite, servizi di consulenza continuativa o periodica sulla base di esigenze che si ripetono. In linee generali, l’affidamento costituisce appalto di servizio quando esiste una gestione organizzata con mezzi propri e rischio economico, da parte del fornitore.

 

Il servizio legale.
Limitatamente al servizio legale, richiamato come esempio, Vi riporto il contenuto parziale dell’allegato IX:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

Codice CPV:
da 79100000-5 a 79140000; 75231100-5

Note dell’allegato IX:
Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. d).

 

I codici CPV dei servizi legali indicati nell’allegato IX.
Nell’allegato IX di cui sopra i “servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. d)”, sono identificati con i seguenti codici CPV: da 79100000-5 a 79140000; 75231100-5.

79100000-5 Servizi giuridici
79110000-8 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
79111000-5 Servizi di consulenza giuridica
79112000-2 Servizi di rappresentanza legale
79112100-3 Servizi di rappresentanza delle parti interessate
79120000-1 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore
79121000-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d’autore
79121100-9 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
79130000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica
79131000-1 Servizi di documentazione
79132000-8 Servizi di certificazione
79132100-9 Servizi di certificazione della firma elettronica
79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica

75231100-5 Servizi amministrativi connessi ai tribunali

 

Norme richiamate.
Leggendo i testi degli articoli 17, 140 e allegato IX del D.lgs. 50 /2016, si può affermare che esistono servizi legali per i quali, alcuni di essi sono esclusi dal codice perché indicati nell’art. 17 (comma 1, lettera d), e altri servizi sono da gestire secondo la disciplina dei contratti pubblici. La differenza è data dal confronto art. 17/allegato IX. Bisogna considerare anche le differenze esistenti sulla questione della pubblicità, di cui gli articoli 140, 142, 143 e 144 del codice. A questo punto, Vi trascrivo il testo integrale del citato articolo 140 che si collega al testo dell’allegato IX di cui sopra:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 140
Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali.

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
a) mediante un avviso di gara;

b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.

2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 130.

 

Articolo 17 del codice dei contratti pubblici.
L’articolo in oggetto non si limita ai servizi legali, vi sono i servizi d’arbitrato e di conciliazione ma l’elenco è variegato e copre diverse attività professionali.
Qui di seguito Vi trascrivo il testo integrale:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 17
Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2022

 

 

 

 


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