Sopralluogo nella procedura negoziata

 

Lo scopo del sopralluogo

Il sopralluogo, nel settore dei contratti d’appalto disciplinati dal codice civile, per l’appaltatore ha lo scopo di prendere visione dei vari problemi che bisogna risolvere e capire se le soluzioni tecniche siano realizzabili con le proprie strutture aziendali, così da portare a buon fine i lavori dati in appalto dal committente. Questo principio di carattere generale, è uno degli aspetti tecnici che riguarda la partecipazione alle gare d’appalto anche per il settore dei lavori pubblici. Nei contratti pubblici, ad esempio, nella fase di ricerca e verifica in funzione di una procedura negoziata, non è raro che sia indicata la condizione di un sopralluogo preliminare obbligatorio, da eseguirsi prima dell’invito previsto dall’art. 124 del D.lgs. 50/2016. Nel corso del tempo, la richiesta di un sopralluogo preliminare obbligatorio, condizione per essere inseriti nella lista degli operatori ammessi a una valutazione qualitativa, ha generato molti dubbi interpretativi degli articoli 79, 124 e 135, del codice dei contratti pubblici.
Secondo il parere di alcune stazioni appaltanti, poiché la procedura negoziata prevede una discrezionalità nella fase delle valutazioni e relativi inviti, se per la complessità dei lavori è necessario prendere visione con un sopralluogo, si tratta di una richiesta che deve essere soddisfatta dall’operatore economico già nella fase della manifestazione d’interesse; al contrario e secondo il parere degli operatori economici, si tratta di una richiesta onerosa (trasferte di personale tecnico) che non garantisce il ricevimento di un invito alla procedura negoziata, quindi, in questo caso, il sopralluogo obbligatorio preliminare viola il principio di proporzionalità e libera concorrenza.

 

Sopralluogo obbligatorio nella procedura negoziata.
Sul tema del sopralluogo obbligatorio nella procedura negoziata, una linea di pensiero che ha generato conflitti fra le parti, ha origine da un’interpretazione che porta a dire che la stazione appaltante ha un potere discrezionale e la norma cui fare riferimento è l’art. 124:
– il comma 1 di questo articolo dice che ogni operatore economico in possesso dei requisiti, fornendo le informazioni richieste, può presentare una domanda di partecipazione alla gara ma nel successivo comma 3, si specifica che la stazione appaltante prima valuta le informazioni fornite e poi provvede agli inviti.

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 124.
– Procedura negoziata con previa indizione di gara.

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.”

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 135.”

 

Criteri di selezione qualitativa.
Dunque, esiste una discrezionalità esercitabile anche con la richiesta del sopralluogo obbligatorio, perché tale richiesta rientra nel quadro generale di una selezione qualitativa.
Proseguendo il tema delle interpretazioni date sul sopralluogo preliminare nella procedura negoziata, nel comma 1 dell’art. 124 di cui sopra si specifica che l’iter prevede una “selezione qualitativa”. La norma sui criteri di selezione qualitativa è l’art. 135 del codice:

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 135.
– Criteri di selezione qualitativa e avvalimento.

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.

3. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l’articolo 89.

 

Il comunicato ANAC.
Se il comma 1 dell’art. 135 di cui sopra specifica che “Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati”, questo significa che si può chiede un sopralluogo obbligatorio preliminare, a discrezione della stazione appaltante.
Come si può comprendere, in alcuni casi e per la complessità dei lavori, il sopralluogo è necessario ma dall’altra parte, gli operatori economici lamentano un’eccessiva discrezionalità e una falsa interpretazione delle norme.
L’Autorità nazionale anti corruzione ha preso in esame il tema ed è intervenuta con un comunicato, del 18 luglio 2018, che Vi riportiamo:

ANAC
Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018

Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate.

“Sono giunte richieste di chiarimento in merito al tema del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate.
In particolare, è stato segnalato che, talvolta, nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti prevedono, a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse (es. a seguito di avviso di indagine di mercato), ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara.
Il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie (cfr. bando tipo Anac n. 1/2017, paragrafo 14 della nota illustrativa).
In senso conforme, l’articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto.
In disparte quanto sopra, si ritiene che la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non sia legittima, in quanto:
fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.”

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2022

 

 

 

 

 


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