Subappalto articolo 1656 codice civile

 

Le norme che regolano i rapporti fra privati

Le norme che regolano i rapporti contrattuali fra privati in merito al subappalto sono scritte nel codice civile, libro IV “delle obbligazioni”, titolo III “dei singoli contratti”, capo VII “dell’appalto”, articolo 1656.
Il contratto di appalto nei rapporti fra soggetti privati è regolamentato dall’art. 1655 e seguenti del codice civile.

art. 1655 – nozione.
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”

 

Il subappalto.
Se il committente è un privato, il contratto di subappalto è disciplinato dal codice civile, libro quarto “delle obbligazioni”, capo VII dell’appalto, dall’art.
1656 :

art. 1656 – subappalto.
“L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.”

 

Articolo 1655 del codice civile.
Dunque, secondo l’art. 1655 nel contratto di appalto si distinguono due soggetti:
a) colui che esegue il lavoro (l’appaltatore)
b) colui che ordina il lavoro (il committente).

Alla base di questo rapporto vi è reciproca fiducia ed in particolare, la decisione del committente di affidare i lavori all’appaltatore matura solo dopo aver valutato la capacità di eseguire l’opera a regola d’arte, con assunzione del rischio ed oneri sulla sicurezza del lavoro; anche l’appaltatore fa le sue valutazioni sul committente per stabilire il rischio di insolvenza. E’ in questo rapporto di fiducia fra le parti che si comprende la restrizione per l’esecuzione del subappalto dell’art. 1656 di cui sopra. Questo è un principio generale che si applica anche per i contratti pubblici per il motivo che l’appaltatore si obbliga ad eseguire l’opera direttamente salvo che il subappalto non sia “…stato autorizzato dal committente.”
L’autorizzazione deve essere esplicita ed inserita nel contratto come parte integrante di esso ma in ogni caso, l’appaltatore non si libera dai suoi obblighi con il subappalto.

 

Un contratto derivato.
Per la sua tipologia, il subappalto è comunemente definito come un contratto accessorio o derivato dal contratto principale di appalto. Il contratto principale di appalto è il risultato di una trattativa fra due soggetti, il committente e l’appaltatore e fra di essi esiste un accordo che si basa sulla conoscenza di referenze e reciproca fiducia. Il subappalto si inserisce fra questi due soggetti per l’esecuzione parziale o totale del contratto ma per iniziativa dell’appaltatore. Infatti, è l’appaltatore che in primo luogo seleziona e stabilisce un’accordo con il subappaltatore per l’esecuzione parziale del contratto. Se esiste, il subappalto non deve aggravare i costi a carico del committente il quale, ha potere di veto nel senso che per il subappalto è necessario il consenso del committente (cod. civile, art. 1656). Di conseguenza, il subappalto vive di luce riflessa ossia, segue le sorti del contratto principale e nel caso di una contestazione da parte del committente è l’appaltatore che ne risponde:

codice civile

art. 1667 – difformità e vizi dell’opera

“L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.”

 

Cenni sulla giurisprudenza.
La giurisprudenza è orientata nel dire che il contratto di appalto fra privati, regolamentati dal codice civile, può essere concluso in forma libera, non essendoci altri vincoli oltre a quelli indicati dal codice civile ma non è il caso del subappalto che deve essere in forma scritta con esplicita approvazione del committente. I limiti posti per il subappalto sono una caratteristica propria del contratto di appalto e se ritorniamo a leggere l’articolo 1655 del codice civile di cui sopra, si può affermare che l’unico soggetto incaricato ad eseguire l’opera o servizi è l’appaltatore e solo lui. Per questo motivo l’eventuale subappalto deve essere autorizzato dal committente il quale, ha il diritto di inserire il divieto per il subappalto fra le clausole contrattuali.

 

Norme di legge.
Per agevolare la tua ricerca, qui sotto ho riportato il testo del codice civile dall’articolo 1655 all’articolo 1677.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile.

CAPO VII
Dell’appalto

Art. 1655. (Nozione).
L’appalto e’ il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656. (Subappalto).
L’appaltatore non puo’ dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non e’ stato autorizzato dal committente.

Art. 1657. (Determinazione del corrispettivo).
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne’ hanno stabilito il modo di determinarla, essa e’ calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e’ determinata dal giudice.

Art. 1658. (Fornitura della materia).
La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non e’ diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Art. 1659. (Variazioni concordate del progetto).
L’appaltatore non puo’ apportare variazioni alle modalita’ convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera e’ stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1660. (Variazioni necessarie del progetto).
Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e’ necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore puo’ recedere dal contratto e puo’ ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennita’.
Se le variazioni sono di notevole entita’, il committente puo’ recedere dal contratto ed e’ tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1661. (Variazioni ordinate dal committente).
Il committente puo’ apportare variazioni al progetto, purche’ il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

Art. 1662. (Verifica nel corso di esecuzione dell’opera).
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente puo’ fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e’ risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Art. 1663. (Denuncia dei difetti della materia).
L’appaltatore e’ tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 1664. (Onerosita’ o difficolta’ dell’esecuzione).
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo’ esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficolta’ di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu’ onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Art. 1665. (Verifica e pagamento dell’opera).
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorche’ non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera e’ accettata dal committente.

Art. 1666. (Verifica e pagamento di singole partite).
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo’ chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore puo’ domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Art. 1667. (Difformita’ e vizi dell’opera).
L’appaltatore e’ tenuto alla garanzia per le difformita’ e i vizi dell’opera. La garanzia non e’ dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformita’ o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche’, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
La denunzia non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformita’ o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento puo’ sempre far valere la garanzia, purche’ le difformita’ o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Art. 1668. (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera).
Il committente puo’ chiedere che le difformita’ o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
Se pero’ le difformita’ o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo’ chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili).
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche’ sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 1670. (Responsabilita’ dei subappaltatori).
L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 1671. (Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo’ recedere dal contratto, anche se e’ stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purche’ tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 1672. (Impossibilita’ di esecuzione dell’opera).
Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera e’ divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera gia’ compiuta, nei limiti in cui e’ per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

Art. 1673. (Perimento o deterioramento della cosa).
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o e’ deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e’ a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia e’ stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera e’ a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e’ a carico dell’appaltatore.

Art. 1674. (Morte dell’appaltatore).
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo’ sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

Art. 1675. (Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore).
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente e’ tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita’, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

Art. 1676. (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente).
Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attivita’ per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e’ loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Art. 1677. (Prestazione continuativa o periodica di servizi).
Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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