Subappalto contratti pubblici

 

Cos’è il subappalto

Il subappalto è un contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Nei contratti pubblici, la norma cui fare riferimento per il subappalto è l’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sulla questione dell’ammissibilità del subappalto “a prescindere”, esiste una linea di pensiero che interpreta le norme in senso liberistico: “il subappalto deve essere considerato ammissibile, anche se il bando di gara non fornisce delle indicazioni.”

 

Contrasti con l’Unione Europea.
Le norme del codice in tema di subappalto contrastano con gli orientamenti dell’Unione Europea. Le limitazioni imposte dall’Italia sono giudicate eccessive, rappresentano un ostacolo alla concorrenza e per armonizzare le norme italiane con il resto dell’Unione non ci dovrebbero essere limiti al subappalto. In Italia, le limitazioni sul subappalto hanno lo scopo di impedire alle grandi imprese generali, senza specifiche competenze ma con grandi disponibilità finanziarie, di acquisire lavori a destra e manca, senza limiti, per poi affidare l’esecuzione a terzi in subappalto.

 

Le controversie sul subappalto.
In tema di subappalto, in alcuni casi le controversie fra ente appaltante e contraente hanno per oggetto l’ammissibilità della quota subappaltabile.
Vale la pena ricordare che il contraente ha l’onere di dichiarare, in fase di consegna dell’offerta, la volontà di subappaltare, così come prevede l’articolo 105 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
“4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”

 

Note sul “previa autorizzazione”.
E’ sul “previa autorizzazione” che le contrapposizioni si fanno evidenti, con il risultato che nelle gare di appalto i concorrenti che intendono avvalersi del subappalto e subaffidamenti devono consegnare, unitamente ai vari documenti specificati nel disciplinare, una dichiarazione in merito ai lavori o servizi che si intendono subappaltare e in quale quota. I limiti e le condizioni per il subappalto e subaffidamenti possono variare di volta in volta, in funzione dell’oggetto contrattuale e con particolare riferimento ai requisiti professionali non derogabili a terzi soggetti.

 

Limiti e condizioni per subappalti e subaffidamenti.
Nelle gare di appalto, il punto di partenza è sempre il disciplinare e nel caso di subappalti e subaffidamenti esistono delle condizioni, come ad esempio:

a) caso del mandatario per il raggruppamento temporaneo.
In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione che specifica la parte che sarà affidata in subappalto è riservata al mandatario capogruppo.

b) in tutti i casi.
1. in assenza di una dichiarazione in merito all’affidamento in subappalto sarà in seguito preclusa questa possibilità;
2. in presenza di dichiarazione di subappalto di prestazioni oltre i limiti e in violazione delle condizioni di legge, la dichiarazione è considerata inesistente per tali parti;
3. ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
4. per i servizi di ingegneria si applicano i limiti previsti all’art. 31, comma 8, del Codice;
5. in alcuni casi, specificati nel disciplinare, bisogna indicare la cosiddetta “terna” di subappaltatori, con i dati utili per la loro identificazione.

L’ente appaltante considera subappalto ogni tipo di contratto che singolarmente richiede l’uso di manodopera il cui importo sia superiore al 2 per cento rispetto al valore delle prestazioni affidate oppure, superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza della manodopera supera il limite del 50 per cento rispetto all’importo del contratto da affidare. In ogni caso, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo dato in contratto.

Così come indica il comma 2 dell’art. 105 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50:
2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.”

 

Sub-contratti e contenuti del contratto di subappalto.
Salvo quanto indicato nel disciplinare, bisogna comunicare all’ente appaltante tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto; la comunicazione dovrà specificare:
– il nome del sub-contraente;
– l’importo del sub-contratto;
– l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L’affidatario del contratto dovrà comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto e per ogni modifica, è necessario acquisire una nuova autorizzazione integrativa.
Il comma 7 del citato art. 105 del D.lgs. 50/2016, specifica che:
“Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.”

Oltre a questo dettaglio che riguarda il contenuto del contratto di subappalto, l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Inoltre, al contratto bisogna allegare:
– la certificazione prevista dal codice che attesta il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, in merito all’oggetto del subappalto;
– la dichiarazione rilasciata dal subappaltatore che non esistono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

 

Eccezioni e deroghe al subappalto.
Nel caso di forniture e servizi, esistono situazioni particolari che non sono considerate attività in subappalto. In genere, nel disciplinare sono indicate le categorie di forniture o servizi esclusi dalla disciplina del subappalto. In questi casi, se esistono rapporti contrattuali fra il contraente e terzi soggetti configurabili eccezioni e deroghe al subappalto, bisogna consegnare all’ente appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, una copia dei contratti in essere con i terzi soggetti.

La norma richiamata è l’art. 105 comma 3 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50:

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”

 

Responsabilità del contraente.
Se nel contratto di appalto esistono attività affidate in subappalto, il contraente è responsabile in solido con il subappaltatore anche per gli obblighi retributivi e contributivi. Comma 8 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50:
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.”

 

I crediti del subappaltatore.
Capita che il subappaltatore sia una microimpresa artigiana che pur avendo una buona specializzazione, non concorre direttamente alla gara di appalto per motivi collegati alle sue piccole dimensioni che non consentono di raggiungere i requisiti finanziari e l’aggiudicatario, forte della sua posizione, paga i compensi dovuti al subappaltatore con notevoli ritardi. Consapevole di questa triste pratica, il Legislatore ha voluto tutelare i diritti del subappaltatore con il comma 13 dell’art. 105 del codice:
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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