Tempi di pagamento per gli appalti

 

I vigenti termini di pagamento per gli appalti

Il codice dei contratti pubblici è disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e nel merito dei tempi di pagamento per gli appalti, la norma di riferimento è l’art. 113 bis.
L’art. 113 bis in questione è stato aggiornato dalla legge n. 37 del 3/5/2019 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018.”
La legge 37/2019 di cui sopra, è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 e prevede l’entrata in vigore dal 26 maggio 2019.

 

La legge 37/2019 sui tempi di pagamento per gli appalti.
Il tempo che intercorre fra esecuzione del contratto e pagamenti può essere un problema serio per l’operatore economico. Perché il pagamento prevede tempi lunghi e l’effettivo incasso avviene con ritardi, effetto di un sistema gravato da un notevole indebitamento pubblico. La legge 37/2019 è conseguenza di alcune eccezioni che la Commissione Europea ha sollevato contro l’Italia, per tutelare le imprese quindi i lavoratori. Infatti, il problema del forte insoluto che le committenze pubbliche italiane hanno nei confronti dei soggetti economici è stato affrontato dal Parlamento Europeo con la Risoluzione 17/1/2019 “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in correlazione alla precedente Direttiva 2011/7/UE in merito ai ritardi di pagamento.

 

Tempi di pagamento prima del 26 maggio 2019.
Le norme della Direttiva 2011/7/UE indicano alle stazioni appaltanti i termini di pagamento. Questi non devono superare 30/60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In Italia, il D.lgs. 50/2016 prevede che al termine dei lavori vi sia il collaudo, quindi, entro i successivi 30 giorni dal collaudo l’emissione del certificato di pagamento. Dopo il certificato di pagamento l’appaltatore emette la fattura, quindi, in sostanza, i tempi effettivi sono ben oltre i termini previsti dalla Direttiva 2011/7/UE di cui sopra. Per conoscenza, Vi riporto l’art. 113-bis così come prevedeva il vecchio testo vigente al 16 maggio 2019.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 113-bis
Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti.

1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

 

Oggetto della legge 37 del 3 maggio 2019.
La legge n. 37 del 3/5/2019 che ha modificato l’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici, ha come oggetto molti settori che hanno dato origine a una procedura d’infrazione. Ad esempio, la legge 37/2019 tratta il riconoscimento di alcune qualifiche professionali, l’attività di mediatore, trasporti e spedizioni in franchigia, obbligazioni doganali, diritti d’autore, rifiuti delle apparecchiature elettroniche.

 

Tempi di pagamento in vigore dal 26 maggio 2019.
Sulla questione dei pagamenti per gli appalti, l’articolo 5 della legge 37/2019 modifica l’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici. L’entrata in vigore dei nuovi termini di pagamento è il 26 maggio 2019:

Legge n. 37 del 3 maggio 2019
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018.”

Art. 5
Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090.

1. L’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

Art. 113-bis
Termini di pagamento. Clausole penali.

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.


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A cura della redazione.
Responsabile sito web: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2022

 

 

 

 

 


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