Tutela dei lavoratori in generale

 

Committente e appalto lavori

In linee generali, anche il committente deve vigilare che siano rispettate le misure di emergenza, ad esempio:
1) intervento di primo soccorso;
2) sistemi di antincendio;
3) norme per l’evacuazione in presenza di pericolo.

 

Le misure generali di tutela per i lavoratori.
Il committente è tenuto a vigilare che l’appaltatore abbia rispetto delle norme in materia di sicurezza. L’art. 15 del D.lgs. 81/2008 indica i principi generali per la tutela dei lavoratori:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15.
Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

Responsabilità del committente nei cantieri.
Su questa materia, le norme cui fare riferimento sono nel decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008, in particolare l’art. 90:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

 

Sanzioni a carico del committente.
La violazione dell’art. 90, di cui sopra, comporta una sanzione:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 157.
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2022

 

 

 

 

 


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