Varianti nel settore beni culturali

 

Il principio di trasparenza

I problemi che l’ente appaltante deve affrontare nel settore dei beni culturali sono molto particolari e delicati. Se intendi partecipare a una gara di appalto per la ristrutturazione di un bene sottoposto al vincolo dei beni culturali, devi considerare la possibilità di dover affrontare situazioni impreviste. Sulla questione delle varianti nel settore dei beni culturali, la norma cui fare riferimento è l’articolo 149 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di rispettare il principio di trasparenza e nella generalità dei casi, nei documenti di gara sono previste clausole in merito alla possibilità di apportare delle varianti, a norma dell’art. 149 D.lgs. 50/2016.
Si tratta di una norma di soli due commi, scritti in modo chiaro che non hanno bisogno di commenti. Ti suggerisco di leggere con attenzione il citato articolo in funzione dell’offerta che andrai a consegnare tenendo presente che in alcuni casi, le varianti richieste possono essere onerose e non di facile esecuzione. Un argomento correlato che ti segnalo è “varianti in corso d’opera D.lgs. 50/2016” il quale, tratta i casi di varianti in corso d’opera per altri settori.

 

Articolo 149 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Qui sotto ti riporto il testo dell’art. 149 del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 149
Varianti.

1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2022

 

 

 

 


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