Variazione di importo

 

Applicazione dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923

Le variazioni di importo nei contratti di appalto possono essere inserite dal committente. Nell’esecuzione di un contratto di appalto ci possono essere degli imprevisti e per questo motivo, le norme prevedono la possibilità di effettuare delle variazioni in corso d’opera o fornitura.
Secondo alcune interpretazioni, nei contratti di fornitura deve essere specificata la possibilità del committente di apportare delle variazioni in aumento o diminuzione del quantitativo e su questa linea di principio non è raro leggere nel disciplinare di gara il richiamo all’articolo 11 del R.D. 2440/1923.

 

Limiti di importo per le variazioni nei contratti pubblici.
Il limite della variazione in merito al valore contrattuale, in aumento o diminuzione, è pari ad un quinto sul totale dell’importo base indicato nel bando di gara (al netto di I.V.A.). Questa facoltà è conosciuta con il termine di “quinto d’obbligo” ed è sancita da una vecchia legge del 1923 che Vi riportiamo :

Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440

“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.”

Art. 11

“Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all’appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini del contratto.

L’aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in nessun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.”

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Questa norma è collegata al R.D. 827/1924 di attuazione :

Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827

“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.”

Art. 120

“Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell’art. 11 della legge, l’appaltatore, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione.”

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Il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) non ha modificato le norme di cui sopra e per questo motivo, bisogna tener presente che la stazione appaltante può sempre applicare al contratto la norma in tema di variazione così come indicano i Regi decreti di cui sopra.

 

Nei rapporti fra privati, dal codice civile.
Anche nei rapporti fra privati esiste la possibilità da parte del committente di fare delle modifiche al contratto di appalto. Le norme in questione sono contenute negli articoli 1160 e 1161.

codice civile

Art. 1160
Variazioni necessarie per il progetto.

“Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un’equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.”

 

codice civile

Art. 1161
Variazioni ordinate dal committente.

“Il committente può apportare delle variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importando notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.”

 

Contratti di appalto fra privati.
Come si può notare, nei contratti di appalto fra privati il valore massimo consentito per la variazione del prezzo in funzione delle modifiche è inferiore rispetto ai contratti pubblici (un sesto anziché un quinto); nel secondo comma dell’articolo 1160 è concessa la facoltà all’appaltatore di recedere dal contratto nel caso di variazioni eccessive e questo principio è simile al contenuto del Regio Decreto 2440 del 18/11/1923, art. 11, primo comma “Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.” relativamente ai contratti pubblici.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  02 dicembre 2022

 

 

 

 

 

 


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